← Indietro

Legge bilancio 2025, abrogazione del sistema di tesoreria mista

La Legge 207/2024, legge di bilancio 2025, all’art. 1 comma 780 dispone l’abrogazione del sistema di tesoreria unica mista, regime peraltro non operativo dal 2012, a seguito di successivi interventi legislativi che ne hanno disposto la sospensione, per esigenze di controllo della liquidità del settore statale. La sospensione è attualmente prevista fino al 31 dicembre 2025.

Nel dettaglio, rileva il servizio studi del Senato, il comma in esame dispone l’abrogazione delle seguenti disposizioni:

-articolo 7 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, che ha introdotto e disciplinato il sistema di tesoreria unica mista per le regioni e gli enti locali, poi esteso agli enti del comparto sanitario, alle autorità portuali e alle università statali;

-articolo 35, comma 8, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, che ha previsto la sospensione dell’applicazione del sistema di tesoreria mista fino al 31 dicembre 2025, e il mantenimento, per tali enti, fino a quella data, del regime di tesoreria unica.

Il sistema di tesoreria unica "mista" − introdotto dall’art. 7 del D.Lgs. n. 279 del 1997 - prevede, in sintesi, che le entrate proprie di un ente pubblico (acquisite in forza di potestà tributaria propria, da compartecipazione al gettito di tributi statali o da indebitamento senza intervento statale) sono escluse dal versamento nella tesoreria statale e possono essere depositate direttamente presso l'istituto tesoriere appartenente al sistema bancario, ma devono essere prioritariamente utilizzate per i pagamenti. Le entrate costituite da assegnazioni, contributi e quanto altro proveniente direttamente dal bilancio dello Stato devono invece continuare ad essere versate nelle contabilità speciali infruttifere presso le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato.

Il sistema misto è stato sospeso per la prima volta fino al 31 dicembre 2014, dall’articolo 35, comma 8, del decreto-legge n. 1 del 2012. Tale sospensione è stata più volte prorogata: fino al 31 dicembre 2017 dall'art. 1, comma 395, della legge di stabilità 2015 (legge n. 190 del 2014), fino al 31 dicembre 2021 dall'art. 1, comma 877, della legge di bilancio 2018 (legge n. 205 del 2017) e, da ultimo, fino al 31 dicembre 2025, dall’articolo 1, comma 636, della legge di bilancio 2021 (legge n. 234/2021).

Le abrogazioni disposte dal comma in esame sono finalizzate, in sostanza, a ripristinare il sistema di Tesoreria unica tradizionale, di cui alla legge n. 720/1984, per tutti gli enti ed organismi pubblici, compresi quelli (enti territoriali, enti del comparto sanitario, università e autorità portuali) per i quali è previsto, dal 2026, il ritorno al sistema di tesoreria mista, dopo il periodo di sospensione disposto dal decreto-legge n. 1 del 2012.

Come chiarisce la Relazione illustrativa, l’intervento intende evitare gli effetti finanziari negativi derivanti dal ritorno al sistema di tesoreria mista, dal 2026, allo scopo di favorire il rispetto delle nuove regole della governance economica europea.

L’applicazione del sistema c.d. “misto”, inizialmente limitato soltanto ad alcune fattispecie di enti locali e alle regioni ordinarie, è stato esteso a decorrere dal 1999 alle Università statali, con la legge n. 449 del 1997 (articolo 51, comma 3), poi, dal 2007 alle Autorità portuali, ai sensi della legge n. 296 del 2006 (articolo 1, comma 988) e infine, con l’articolo 77-quater del decreto-legge n. 112 del 2008, a tutte le regioni, a tutti gli enti locali e agli enti del settore sanitario.

Per i Dipartimenti universitari e per le Camere di commercio era stata addirittura prevista la fuoriuscita dal sistema della tesoreria unica (dal 1999 per i Dipartimenti universitari, ai sensi dell’articolo 29, comma 10, della legge n. 448 del 1998, e dal 2006 per le Camere di commercio, ai sensi dell’articolo 1, comma 45, della legge n. 266 del 2005).

Le esigenze di controllo e di contenimento della finanza pubblica, e in particolare la difficoltà a finanziare il fabbisogno di liquidità del settore statale sperimentata all'inizio del 2012, a seguito delle crisi finanziarie, hanno portato il legislatore a sospendere, con l’articolo 35, commi da 8 a 10, del D.L. n. 1 del 2012, il regime di tesoreria unica misto per gli enti sopraindicati e a ripristinare l’originario regime di tesoreria unica.

La sospensione, prevista inizialmente fino al 31 dicembre 2014, è stata più volte prorogato, da ultimo, fino al 31 dicembre 2025. Pertanto, attualmente, il sistema di tesoreria mista risulta sospeso e agli enti interessati è già stato ripristinato il sistema di tesoreria unica tradizionale.

Analoghe considerazioni hanno comportato la reintroduzione del sistema di tesoreria unica per gli enti che ne erano nel frattempo fuoriusciti: i Dipartimenti universitari (articolo 35, commi 11-12, del medesimo D.L. n. 1 del 2012) e le Camere di commercio (queste ultime reinserite dal 2015, ex art. 1, commi 391- 394, della legge di stabilità 2015).