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Legge bilancio 2022, modificato il bonus Irpef

La legge di bilancio 2022, Legge 234/2021, all'art. 1 comma 3 modifica l'articolo 1 del decreto-legge n. 3 del 2020, che dispone il riconoscimento di una somma a titolo di trattamento integrativo (cd. bonus 100 euro mensile) in favore dei percettori di reddito di lavoro dipendente e di taluni redditi assimilati, sempreché l'imposta lorda dovuta sia superiore all'ammontare della detrazione spettante per lavoro dipendente e assimilati.

In particolare il comma 3, in linea generale, dispone la riduzione da 28.000 euro a 15.000 euro il reddito complessivo oltre il quale non è più dovuto il bonus (che risulta pari a 1.200 euro in ragione annua a decorrere dal 2021, mentre è pari a 600 euro per l’anno 2020).

Dall’altro lato, la norma riconosce comunque il trattamento integrativo, se il reddito complessivo è compreso tra 15.000 e 28.000 euro, ma in presenza di una specifica condizione: la somma di un insieme di detrazioni individuate dalla norma medesima (per carichi di famiglia, per redditi da lavoro dipendente, assimilati e da pensione, per mutui agrari e immobiliari per acquisto della prima casa limitatamente agli oneri sostenuti in dipendenza di prestiti o mutui contratti fino al 31 dicembre 2021, per erogazioni liberali, per spese sanitarie nei limiti previsti dall’articolo 15 del TUIR, per le rate per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici e da altre disposizioni normative, per spese sostenute fino al 31 dicembre 2021) deve essere di ammontare superiore all’imposta lorda.

In tal caso, il trattamento integrativo è riconosciuto per un ammontare, comunque non superiore a 1.200 euro, determinato in misura pari alla differenza tra la somma delle detrazioni ivi elencate e l’imposta lorda (lettera a), n. 1 del comma 3).

Viene poi abrogato l’articolo 2 del medesimo decreto-legge n. 3 del 2020, che prevede un’ulteriore detrazione fiscale per redditi di lavoro dipendente e assimilati (lettera b) del comma 3), in considerazione delle modifiche alle detrazioni per tipologie di reddito disposte dalle norme in esame.