← Indietro

Legge bilancio 2021: quota vincolata Fondo solidarietà comunale

LEGGE 30 dicembre 2020 n. 178 – Legge di Bilancio 2021 - Estratto norme enti locali

791. Al fine di incrementare le risorse da destinare allo sviluppo e all’ampliamento dei servizi sociali comunali svolti in forma singola o associata dai comuni delle regioni a statuto ordinario e il livello di servizio in relazione all’aumento del numero di posti disponibili negli asilo nido comunali, la dotazione del fondo di solidarietà comunale è incrementata di 215.923.000 euro per l’anno 2021, di 254.923.000 euro per l’anno 2022, di 299.923.000 euro per l’anno 2023, di 345.923.000 euro per l’anno 2024, di 390.923.000 euro per l’anno 2025, di 442.923.000 euro per l’anno 2026, di 501.923.000 euro per l’anno 2027, di 559.923.000 euro per l’anno 2028, di 618.923.000 euro per l’anno 2029 e di 650.923.000 euro annui a decorrere dall’anno 2030, con riferimento allo sviluppo dei servizi sociali, e di 100 milioni di euro per l’anno 2022, di 150 milioni di euro per l’anno 2023, di 200 milioni di euro per l’anno 2024, di 250 milioni di euro per l’anno 2025 e di 300 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2026, per il potenzia- mento degli asili nido.

792. Al comma 449 dell’articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, dopo la lettera d-quater) sono aggiunte le seguenti:

« d-quinquies) destinato, quanto a 215.923.000 euro per l’anno 2021, a 254.923.000 euro per l’anno 2022, a 299.923.000 euro per l’anno 2023, a 345.923.000 euro per l’anno 2024, a 390.923.000 euro per l’anno 2025, a 442.923.000 euro per l’anno 2026, a 501.923.000 euro per l’anno 2027, a 559.923.000 euro per l’anno 2028, a 618.923.000 euro per l’anno 2029 e a 650.923.000 euro annui a decorrere dall’anno 2030, quale quota di risorse finalizzata al finanziamento e allo sviluppo dei servizi sociali comunali svolti in forma singola o associata dai comuni delle regioni a statuto ordinario. I contributi di cui al periodo precedente sono ripartiti in proporzione del rispettivo coefficiente di riparto del fabbisogno standard calcolato per la funzione “Servizi sociali” e approvato dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard. Gli obiettivi di servizio e le modalità di monitoraggio, per definire il livello dei servizi offerti e l’utilizzo delle risorse da de- stinare al finanziamento e allo sviluppo dei servizi sociali, sono stabiliti entro il 30 giugno 2021 e successivamente entro il 31 marzo dell’anno di riferimento con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sulla base di un’istruttoria tecnica condotta dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard con il supporto di esperti del settore, senza oneri per la finanza pubblica, e previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali. In caso di mancata intesa oltre il quindicesimo giorno dalla presentazione della proposta alla Conferenza Stato-città ed autonomie locali, il decreto di cui al periodo precedente può essere comunque emanato. Le somme che, a seguito del monitoraggio di cui al terzo periodo, risultassero non destinate ad assicurare il livello dei servizi definiti sulla base degli obiettivi di servizio di cui al medesimo terzo periodo, sono recuperate a valere sul fondo di solidarietà comunale attribuito ai medesimi comuni o, in caso di insufficienza dello stesso, secondo le modalità di cui ai commi 128 e 129 dell’articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228;

d-sexies) destinato ai comuni delle regioni a statuto ordinario e delle regioni Sicilia e Sardegna quanto a 100 milioni di euro per l’anno 2022, a 150 milioni di euro per l’anno 2023, a 200 milioni di euro per l’anno 2024, a 250 milioni di euro per l’anno 2025 e a 300 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2026, quale quota di risorse finalizzata a incrementare, nel limite delle risorse disponibili per ciascun anno, in percentuale e nel limite dei livelli essenziali di prestazione (LEP), l’ammontare dei posti disponili negli asili nido, equivalenti in termini di costo standard al servizio a tempo pieno, in proporzione alla popolazione di età compresa tra 0 e 2 anni nei comuni nei quali il predetto rapporto è inferiore ai LEP. Fino alla definizione dei LEP, o in assenza degli stessi, il livello di riferimento del rapporto è dato dalla media relativa alla fascia demografica del comune individuata dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard contestualmente all’approvazione dei fabbisogni standard per la funzione “Asili nido”. Il contributo di cui al primo periodo è ripartito su proposta della Commissione tecnica per i fabbisogni standard, tenendo conto, ove disponibili, dei fabbisogni standard per la funzione “Asili nido” approvati dalla stessa Commissione. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su pro- posta della Commissione tecnica per i fabbisogni standard da adottare entro il 31 marzo 2022, sono altresì disciplinate le modalità di monitoraggio sull’utilizzo delle risorse assegnate. Le somme che a seguito del monitoraggio di cui al precedente periodo non risultano destinate al potenziamento dei posti di asilo nido sono recuperate a valere sul fondo di solidarietà comunale attribuito ai medesimi comuni o, in caso di insufficienza dello stesso, secondo le modalità di cui ai commi 128 e 129 dell’articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228;

d-septies) destinato, quanto a 1.077.000 euro a decorrere dall’anno 2021, alla compensazione del mancato recupero a carico del comune di Sappada, distaccato dalla regione Veneto e aggregato alla regione Friuli Venezia Giulia, nell’ambito della provincia di Udine, ai sensi della legge 5 dicembre 2017, n. 182, delle somme di cui agli allegati 1 e 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 marzo 2018, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 83 del 10 aprile 2018 ».

793. I commi 848 e 850 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono abrogati.

794. In considerazione delle disposizioni recate dai commi da 791 a 793 del presente articolo, al comma 448 dell’articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, le parole: « e in euro 6.213.684.364,87 a decorrere dall’anno 2020 » sono sostituite dalle seguenti: «, in euro 6.213.684.365 per l’anno 2020, in euro 6.616.513.365 per l’anno 2021, in euro 6.855.513.365 per l’anno 2022, in euro 6.980.513.365 per l’anno 2023, in euro 7.306.513.365 per l’anno 2024, in euro 7.401.513.365 per l’anno 2025, in euro 7.503.513.365 per l’anno 2026, in euro 7.562.513.365 per l’anno 2027, in euro 7.620.513.365 per l’anno 2028, in euro 7.679.513.365 per l’anno 2029 e in euro 7.711.513.365 annui a decorrere dall’anno 2030 ».