Legge bilancio 2021: modifiche societarie
Il comma 266 della Legge 178/2020 – legge di bilancio 2021, interviene su disposizioni di diritto societario che interessano anche le società partecipate dagli enti locali. In particolare:
266. L’articolo 6 del decreto-legge 8 aprile 2020, n.23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n.40, è sostituito dal seguente:
«Art. 6.–(Disposizioni temporanee in materia di riduzione di capitale)–
1.Per le perdite emerse nell’esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2020 non si applicano gli articoli 2446, secondo e terzo comma, 2447, 2482-bis, quarto, quinto e sesto comma, e 2482-ter del codice civile e non opera la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli articoli 2484, primo comma, numero 4), e 2545-duodecies del codice civile.
- Il termine entro il quale la perdita deve risultare diminuita a meno di un terzo stabilito dagli articoli 2446, secondo comma e 2482-bis, quarto comma, del codice civile, è posticipato al quinto esercizio successivo; l’assemblea che approva il bilancio di tale esercizio deve ridurre il capitale in proporzione delle perdite accertate.
3.Nelle ipotesi previste dagli articoli 2447 o 2482-ter del codice civile l’assemblea convocata senza indugio dagli amministratori, in alternativa all’immediata riduzione del capitale e al contemporaneo aumento del medesimo a una cifra non inferiore al minimo legale, può deliberare di rinviare tali decisioni alla chiusura dell’esercizio di cui al comma 2. L’assemblea che approva il bilancio di tale esercizio deve procedere alle deliberazioni di cui agli arti-coli 2447[ o 2482-terdel codice civile. Fino alla data di tale assemblea non opera la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli articoli 2484, primo comma, numero 4),e 2545-duodecies del codice civile.
4.Le perdite di cui ai commi da 1 a 3 devono essere distintamente indicate nella nota integrativa con specificazione, in appositi prospetti, della loro origine nonché delle movimentazioni intervenute nell’esercizio»
Come rileva l’Ufficio Studi del Senato, la disposizione sostituisce integralmente l’articolo 6 del decreto-legge n. 23 del 2020, ampliandone l'ambito di applicazione. Il primo comma, che conferma la sostanza del citato articolo 6, disapplica gli obblighi previsti dal codice civile per le società di capitali in relazione alle perdite emerse nell’esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2020, specificando che non operano le cause di scioglimento delle società di capitali per riduzione del capitale sociale al di sotto del minimo legale e delle cooperative per perdita del capitale. Gli ulteriori commi inseriti nell'articolo 6 del decreto legge n. 23 del 2020 integrano tale previsione specificando che il termine entro il quale la perdita deve risultare diminuita a meno di un terzo non è l’esercizio immediatamente successivo, bensì il quinto esercizio successivo. Inoltre, nelle ipotesi in cui la perdita riduca il capitale sociale al di sotto del minimo legale, l'assemblea è convocata senza indugio dagli amministratori e in alternativa all'immediata riduzione del capitale e al contemporaneo aumento del medesimo a una cifra non inferiore al minimo legale (come previsto ordinariamente), può deliberare di rinviare tali decisioni alla chiusura del quinto esercizio successivo, fino al quale non opera la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale. Le perdite emerse nell'esercizio in corso al 31 dicembre 2020 devono essere distintamente indicate nella nota integrativa con specificazione, in appositi prospetti, della loro origine nonché delle movimentazioni intervenute nell'esercizio.
Il comma 266 sostituisce integralmente l'articolo 6 del decreto legge n. 23 del 2020 per effetto del quale sono stati sospesi dal 9 aprile (data di entrata in vigore del citato decreto legge) al 31 dicembre 2020, gli obblighi previsti dal codice civile per le società di capitali in tema di perdita del capitale sociale, in relazione alle perdite verificatesi nel corso degli esercizi chiusi entro la predetta data del 31 dicembre. È inoltre specificato che per il medesimo arco temporale non operino le cause di scioglimento delle società di capitali per riduzione del capitale sociale al di sotto del minimo legale e delle cooperative per perdita del capitale.
Il nuovo comma 1 fa riferimento le perdite emerse nell’esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2020, in relazione alle quali disapplica gli obblighi previsti dal codice civile in funzione delle diverse regole esistenti rispettivamente per le società per azioni (articoli 2446 e 2447 c.c.) e per le società a responsabilità limitata (articoli 2482-bis e ter c.c.).
In particolare il comma 1 prevede che non si applichino alle società per azioni:
- le disposizioni del codice civile relative alla riduzione del capitale di oltre un terzo in conseguenza di perdite, che prevedono l’obbligo di riduzione del capitale in proporzione delle perdite accertate;
Più specificamente la disposizione in commento dispone che non si applichino i commi secondo e terzo dell’articolo 2446 c.c. i quali prevedono che se entro l'esercizio successivo la perdita (di oltre un terzo del capitale) non risulta diminuita a meno di un terzo, l'assemblea ordinaria o il consiglio di sorveglianza che approva il bilancio di tale esercizio deve ridurre il capitale in proporzione delle perdite accertate. In mancanza gli amministratori e i sindaci o il consiglio di sorveglianza devono chiedere al tribunale che venga disposta la riduzione del capitale in ragione delle perdite risultanti dal bilancio. Il tribunale provvede, sentito il pubblico ministero, con decreto soggetto a reclamo, che deve essere iscritto nel registro delle imprese a cura degli amministratori. Nel caso in cui le azioni emesse dalla società siano senza valore nominale, lo statuto, una sua modificazione ovvero una deliberazione adottata con le maggioranze previste per l'assemblea straordinaria possono prevedere che la riduzione del capitale di cui al precedente comma sia deliberata dal consiglio di amministrazione.
- le disposizioni del codice civile relative all’obbligo per l’assemblea - in caso la perdita riducesse il capitale sociale al di sotto del minimo legale (50.000 euro per le S.p.A.) - di deliberare la riduzione del capitale ed il contemporaneo aumento del medesimo a una cifra non inferiore al minimo.
L’articolo 2447 c.c. detta la disciplina in merito alla riduzione del capitale sociale al di sotto del limite legale, prevedendo che se, per la perdita di oltre un terzo del capitale, questo si riduce al disotto del minimo stabilito dall'articolo 2327 (cinquantamila euro per le Spa), gli amministratori o il consiglio di gestione e, in caso di loro inerzia, il consiglio di sorveglianza devono senza indugio convocare l'assemblea per deliberare la riduzione del capitale ed il contemporaneo aumento del medesimo ad una cifra non inferiore al detto minimo, o la trasformazione della società
Analogamente, in relazione alle perdite emerse nell’esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2020 non si applicheranno alle società a responsabilità limitata le disposizioni del codice civile:
- relative alla riduzione del capitale di oltre un terzo in conseguenza di perdite, che prevedono l’obbligo di riduzione del capitale in proporzione delle perdite accertate;
Più specificamente la disposizione in commento dispone che non si applichino i commi quarto, quinto e sesto dell’articolo 2482-bis c.c., i quali, in caso di diminuzione del capitale di oltre un terzo in conseguenza di perdite, prevedono che, se entro l'esercizio successivo la perdita non risulta diminuita a meno di un terzo, deve essere convocata l'assemblea per l'approvazione del bilancio e per la riduzione del capitale in proporzione delle perdite accertate. In mancanza gli amministratori e i sindaci o il soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti, devono chiedere al tribunale che venga disposta la riduzione del capitale in ragione delle perdite risultanti dal bilancio. Il tribunale, anche su istanza di qualsiasi interessato, provvede con decreto soggetto a reclamo, che deve essere iscritto nel registro delle imprese a cura degli amministratori Si applica, in quanto compatibile, l'ultimo comma dell'articolo 2446.
- relative all’obbligo per le S.r.l. di deliberare la riduzione del capitale ed il contemporaneo aumento del medesimo ad una cifra non inferiore al minimo legale (10.000 euro);
L’articolo 2482-ter c.c. contiene la disciplina della riduzione del capitale al di sotto del minimo legale prevedendo che, nel caso in cui la perdita ammonti a oltre un terzo del capitale, se questo si riduce al disotto della soglia minima stabilita dal numero 4) dell'articolo 2463 (10.000 euro), gli amministratori devono senza indugio convocare l'assemblea per deliberare la riduzione del capitale e il contemporaneo aumento del medesimo ad una cifra non inferiore al detto minimo. È comunque fatta salva la possibilità di deliberare la trasformazione della società.
Con riferimento alle perdite emerse nell’esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2020, non operano le cause di scioglimento:
- delle società di capitali per riduzione del capitale sociale al di sotto del minimo legale (di cui all’articolo 2484, primo comma, numero 4) c.c.)
L’articolo 2484 c.c. prevede la disciplina in materia di cause di scioglimento di tutte le società di capitali, disponendo in particolare, al comma primo, n. 4), lo scioglimento in conseguenza di una riduzione del capitale al di sotto del minimo legale, salvo quanto è disposto dagli articoli 2447 e 2482-ter (vedi supra).
- delle cooperative per perdita di capitale sociale (articolo 2545-duodecies c.c.). L’articolo 2545-duodecies c.c. prevede tra le cause di scioglimento della società cooperativa anche la perdita del capitale sociale.
Il nuovo comma 2 dell'articolo 6 del decreto legge n. 23 del 2020 stabilisce il termine entro il quale la perdita deve risultare diminuita a meno di un terzo (in deroga agli articoli 2446, secondo comma, e 2482-bis, quarto comma, del c.c.) posticipandolo al quinto esercizio successivo. L’assemblea che approva il bilancio di tale esercizio deve ridurre il capitale in proporzione delle perdite accertate.
Il nuovo comma 3 stabilisce che, nelle ipotesi di riduzione del capitale sociale sotto il minimo legale (articoli 2447 o 2482-ter c.c.), l’assemblea convocata senza indugio dagli amministratori, in alternativa all’immediata riduzione del capitale e al contemporaneo aumento del medesimo a una cifra non inferiore al minimo legale, possa deliberare di rinviare tali decisioni alla chiusura del quinto esercizio successivo. L’assemblea che approva il bilancio di tale esercizio deve procedere alle deliberazioni di cui agli articoli 2447 o 2482-ter del codice civile (riduzione del capitale e aumento al di sopra del minimo). Fino alla data di tale assemblea non opera la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli articoli 2484, primo comma, numero 4), e 2545-duodecies del codice civile.
Il nuovo comma 4 prevede infine che le perdite emerse nell’esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2020 debbano essere distintamente indicate nella nota integrativa con specificazione, in appositi prospetti, della loro origine nonché delle movimentazioni intervenute nell’esercizio.