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Legge bilancio 2019: il Fondo IMU TASI non può essere usato in parte corrente

Tutti i Comuni che, analizzando le proprie spettanze Ministero Interno 2018, vedono la dicitura, all’interno di Contributi spettanti per fattispecie specifiche di legge, "contributo per criticità gettito Imu e Tasi (art 1, c. 870, l. 205/17)"   sono interessati ai commi 892-895 della Legge di bilancio 2019 che se da un lato concede ancora un contributo per tale voce (con un taglio però del 37% rispetto al fondo 2018) dall’altro ne impone l’utilizzo in parte capitale, per opere pubbliche monitorate con il MOP.

Ne consegue che gli equilibri di bilancio 2019 di parte corrente sono privi, rispetto al 2018, dell'intera somma a tale titolo e richiedono una nuova copertura finanziaria sotto forma di maggiore entrata o minore spesa. Si rileva inoltre che la natura di tale contributo non dovrebbe richiedere alcun vincolo, come già verificatosi gli scorsi anni, in quanto è a ristoro di una minore entrata corrente non vincolata.

Le norme prevedono infatti:

892. Per ciascuno degli anni dal 2019 al 2033, a titolo di ristoro del gettito non più acquisibile dai comuni a seguito dell’introduzione della TASI di cui al comma 639 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è attribuito ai  comuni  interessati un contributo complessivo di 190 milioni di euro annui da destinare al finanziamento di piani di sicurezza a valenza pluriennale finalizzati alla manutenzione di strade, scuole ed altre strutture di proprietà comunale.

893. Il contributo di cui al comma 892 è ripartito, con decreto del Ministero dell’interno, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da emanare entro il 20 gennaio 2019, in proporzione al peso del contributo di ciascun ente di cui alla tabella B allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 marzo 2017, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 123 del 29 maggio 2017.

894. Le spese finanziate con le risorse assegnate con il decreto di cui al comma 893 devono essere liquidate o liquidabili per le finalità indicate, ai sensi del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, entro il 31 dicembre di ogni anno.

895.     Il monitoraggio delle opere pubbliche di cui ai commi da  892  a  893  è  effettuato dai comuni  beneficiari  attraverso il sistema previsto dal decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, classificando le opere sotto la voce « Contributo investimenti Legge di bilancio 2019 ».

 

Commento Senato: I commi in esame attribuiscono ai comuni, per ciascuno degli anni dal 2019 al 2033, un contributo a ristoro del minor gettito ad essi derivante in conseguenza della sostituzione dell’IMU sull’abitazione principale con la TASI su tutti gli immobili. Il contributo è assegnato nell’importo complessivo di 190 milioni annui, da destinare al finanziamento di piani di sicurezza a valenza pluriennale finalizzati alla manutenzione di strade, scuole ed altre strutture di proprietà comunale.

Il riparto avverrà tramite decreto del Ministro dell’interno, in proporzione alla ripartizione dei contributi già effettuata nei due anni precedenti. Tali contributi dovranno essere monitorati attraverso il sistema di monitoraggio delle opere pubbliche.

La norma è finalizzata a confermare per gli anni dal 2019 al 2033 la concessione di un contributo, assegnato anche negli anni precedenti, finalizzato a ristorare i comuni interessati dalla perdita di gettito conseguente all’introduzione della TASI, ai sensi dell’articolo 1, comma 639, della legge n. 147/2013. Infatti, la sostituzione dell’IMU con la TASI presupponeva l’invarianza di gettito, in connessione con la possibilità per ciascuno dei comuni interessati di poter applicare un’aliquota TASI all’1 per mille su tutte le fattispecie imponibili. Tuttavia tale invarianza non era assicurata nei casi in cui le previgenti aliquote TASI non consentivano l’integrale applicazione dell’incremento a compensazione della perdita di gettito IMU sull’abitazione principale.

Di conseguenza, contributi destinati alla compensazione degli oneri derivanti dal passaggio al regime TASI sono stati concessi in favore dei comuni a partire dal 2014.

Si ricorda, infine, che per la medesima finalità, nell’ambito del Fondo di solidarietà comunale, è costituito, dal 201653, un accantonamento di risorse, nell’importo massimo di 80 milioni di euro (ridotti a 66 milioni dall’art. 14 del D.L. n. 50/2017), destinato specificatamente ai comuni che necessitano di compensazioni degli introiti derivanti dalla TASI, ripartito in modo da garantire a ciascuno dei comuni interessati l'equivalente del gettito della TASI sull'abitazione principale stimato ad aliquota di base.

Il decreto di riparto, del Ministero dell’interno, di concerto con il MEF, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, dovrà essere emanato entro il 20 gennaio 2019, e dovrà suddividere le risorse in proporzione al peso del contributo di ciascun ente nella tabella B allegata al D.P.C.M. 10 marzo 1997, che riporta la ripartizione del contributo di 300 milioni per il 2017.

Le spese finanziate con tali risorse devono essere liquidate o liquidabili per le finalità indicate (manutenzione di strade, scuole ed altre strutture di proprietà comunale), ai sensi del D.Lgs. n. 118/2011, entro il 31 dicembre di ogni anno.