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Legge applicabile agli appalti PNRR-PNC con procedura successiva al 1° luglio 2023, cresce l’incertezza

In merito all’applicazione o meno del nuovo Codice dei Contratti ad appalti con risorse a valere sul PNRR/PNC con procedura indetta successivamente all’entrata in vigore del D.Lgs. n. 36/2023 (1° luglio 2023) si è venuta a creare una certa confusione anche in ragione del fatto che due diversi pareri del MIT (n. 2153/2023 e n. 2160/2023) risolvevano la questione in oggetto in modo discordante.

La situazione, come già da noi segnalato con news del 12.1.2024, sembrava essere superata da due pronunce di due diversi TAR (TAR Umbria n. 758/2023 e TAR Lazio, sez. II- bis, n. 134/2024) i quali giungevano alla conclusione che la legge applicabile nei casi in esame era il nuovo Codice dei Contratti (D.lgs. 36/2023) e non il D.lgs. 50/20216.

Tuttavia un nuovo contrasto giurisprudenziale si è venuto di recente a creare, infatti, il TAR Lazio, questa volta sezione III, con sentenza n. 14366 del 15 luglio 2024 ha ritenuto applicabile il D.lgs. 50/2016 pur essendo stato chiamato a decidere in merito ad un appalto finanziato con risorse a valere sul PNRR-PNC con procedura indetta successivamente al 1° luglio 2023.

In primo luogo il TAR, analizzando gli artt. 225, comma 8 e 226, commi 1 e 2 del D.lgs. n. 36/2023, osserva che ai sensi del primo articolo citato agli appalti “finanziati in tutto o in parte con le risorse previste dal PNRR e dal PNC, nonché dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell’Unione europea, ivi comprese le infrastrutture di supporto ad essi connesse, anche se non finanziate con dette risorse, si applicano, anche dopo il 1° luglio 2023, le disposizioni di cui al decreto-legge n. 77 del 2021” e la successiva disposizione “stabilisce l’abrogazione del d.lgs n. 50/2016 a far tempo dal 1° luglio 2023 e l’applicazione di tale decreto ai procedimenti in corso, cioè a quelli in cui i bandi o avvisi con cui è indetta la procedura di scelta del contraente sono stati pubblicati prima del 1° luglio 2023”.

Dalla lettura sistematica delle succitate disposizioni la Sezione è indotta a ritenere che:

- la sottrazione della disciplina delle procedure di affidamento finanziate con risorse del PNRR e del PNC al generale spartiacque temporale stabilito per l’entrata in vigore del d.lgs n. 36/2023 si spiega in ragione della sua specialità e della sua funzionalizzazione alla loro celere e fruttuosa conclusione in vista della realizzazione delle relative opere;

- a tale stregua, la specialità della disciplina recata dal d.lgs n. 77/2021 va intesa in senso ampio e omnicomprensivo, in modo da preservarne l’applicazione integrale e piena, anche per le procedure indette - come quella all’esame – dopo il 1° luglio 2023;

- in questa prospettiva, la summenzionata ultrattività non può non ricomprendere, oltre alle disposizioni del d.lgs n. 77/2021, che derogano al d.lgs. n. 50/2016, anche i rinvii e i richiami (anche impliciti) a quest’ultimo decreto legislativo e ai relativi strumenti attuativi;”.

E dalle suesposte considerazioni giunge alla conclusione “che lo speciale corpus normativo previsto per le opere PNRR e assimilate continua a trovare applicazione, pur dopo il 1° luglio 2023, in modo completo e integrale” e, pertanto, alla procedura oggetto di causa, pur essendo stata indetta dopo il 1° luglio 2023, “continua ad essere soggetta all’applicazione del d.lgs n. 77/2021 nonché ai richiami e ai rinvii che quest’ultimo compie del d.lgs n. 50/2016 e risulta impermeabile all’applicazione delle disposizioni del nuovo codice dei contratti (il d.lgs n. 36/2023)”.