Legali: rimborsi spese soggetti a ritenuta
Nella nozione di compenso rilevante ai sensi dell'articolo 54 del Tuir rientrano anche le somme che il lavoratore autonomo riaddebita al committente per il ristoro delle spese sostenute per l'espletamento dell'incarico, con la conseguenza che anche dette somme sono imponibili e devono essere assoggettate alla ritenuta alla fonte di cui all'articolo 25, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
In tal senso, la circolare 15 dicembre 1973, n. 1, parte II, capitolo VII, precisa che la base imponibile della ritenuta è costituita dall'ammontare dei compensi percepiti al lordo delle spese sostenute per conseguire i compensi stessi, con esclusione delle sole somme ricevute a titolo di rimborso di spese anticipate in nome e per conto del cliente, debitamente ed analiticamente documentate quali, ad esempio, i rimborsi per pagamenti di tasse e imposte, visure, ecc. a condizione comunque che tali spese non siano inerenti alla produzione del reddito di lavoro autonomo.
Di conseguenza, le somme liquidate per coprire le spese di precetto (comprese quelle di monitorio) e di esecuzione costituiscono compenso professionale per l'avvocato e, nel caso di specie, assumono rilevanza ai fini Irpef per il creditore pignoratizio ai sensi della ritenuta di acconto di cui all'articolo 21, comma 15, della legge n. 449 del 1997, trattandosi di un pignoramento presso terzi. Lo chiarisce la Risposta n. 570/2022.
Peraltro, la nota evidenzia che, secondo quanto chiarito nella richiamata circolare n. 8/E del 2011, il terzo erogatore è tenuto ad applicare la ritenuta ai fini Irpef di cui all'articolo 21, comma 15, della legge n. 449 del 1997, senza effettuare alcuna indagine, sussistendone i presupposti richiesti.
Nel caso di specie, a seguito di più integrazioni documentali, non pareva sussistere la dichiarazione del creditore pignoratizio, resa ai sensi degli articoli 47 e 76 del d.P.R. n. 445 del 2000, attestante l'insussistenza, in tutto o in parte, delle condizioni per l'applicabilità della ritenuta alle spese di precetto (comprese quelle di monitorio). Pertanto, la ritenuta va applicata.