← Indietro

L'efficacia della Deliberazione di approvazione delle tariffe TARI

Il consiglio di Stato, con Sentenza n. 2356 del 12 marzo 2024, richiamando l'art. 1, co. 169, L. 296/2006, che prevede:

Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno

ha osservato: “sul piano sistematico, la necessaria correlazione tra l'adozione della tariffa TARI e la manovra di bilancio dell'ente locale emerge dall'art. 193 Tuel che consente di modificare le aliquote e le tariffe oltre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione, in deroga all'art. 1 comma 169 L. n. 296 del 2006, ma solo nel caso in cui sia necessario per ripristinare gli equilibri di bilancio e comunque entro il termine previsto dal comma 2 del medesimo articolo 193 D.Lgs. n. 267 del 2000 (31 luglio); sempre sul piano sistematico, rilevano, ancora, l'art. 1, commi 650 e 683, della L. n. 147 del 2013, che, nel richiamare con specifico riferimento alla TARI il disposto dell'art. 1 comma 169, L. n. 296 del 2006, espressamente dispone che la TARI è "commisurata all'anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria" (a conferma della stretta correlazione tra il prelievo tributario e i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, come determinati nel PEF -Piano Economico Finanziario, che, infatti, ha un orizzonte temporale annuale) e l'art. 3 della L. n. 212 del 2000 (Statuto del contribuente) che esclude la retroattività delle norme tributarie e sancisce che le modifiche si applicano solo a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore delle disposizioni che le prevedono. Tale disposizione è derogata dal già citato art. 1 comma 169 L. n. 296 del 2006 unicamente nel caso di approvazione delle tariffe e delle aliquote entro il termine di approvazione del bilancio di previsione che è l'unico caso di retroattività contemplato dalla disposizione; sul piano dei principi generali, la tesi dell'applicazione frazionata infrannuale delle nuove aliquote, spostata dal giudice di primo grado, contrasta con il principio dell'ineliminabile connessione fra la manovra tributaria e le previsioni di bilancio, quale corollario del principio di certezza della programmazione finanziaria, nonché con il principio di annualità dei tributi locali che può essere derogato solo per espressa disposizione di legge, come, infatti, disposto dall'art. 1 comma 169 L. n. 296 del 2006 citato nel solo caso di proroga del termine di approvazione del bilancio di previsione. La giurisprudenza ha chiarito, al riguardo, che "la programmazione è capace di apportare concreti vantaggi alla collettività, se esercitata tempestivamente conferendo così maggiore efficienza ed efficacia all'azione amministrativa in stretta aderenza al dettato dell'art. 97 della Costituzione. D'altronde, la ratio della perentorietà del termine è chiara se si pensa che vi è l'assoluta necessità di garantire ai contribuenti un riferimento temporale preciso per l'individuazione delle aliquote e delle tariffe applicabili per ciascun anno di imposta" (Cons. Stato sez. V 16/06/2022 n. 4948)”.

Nel caso analizzato dal Consiglio di Stato, la delibera impugnata era stata adottata il 3 settembre 2015, quindi, oltre il termine stabilito per l'approvazione del bilancio di previsione prorogato al 31 luglio 2015 con decreto del Ministro dell'Interno del 13 maggio 2015, di conseguenza le nuove tariffe avrebbero potuto essere applicate solo a partire dal 1 gennaio dell'anno successivo e non in corso d'anno, come invece aveva sostenuto il giudice di primo grado.


Secondo l'art. 3, co. 5-quinquies, D.L.228/2021, il termine predetto è fissato al 30 aprile di ciascun anno.

Tuttavia si ricorda che per l'anno 2024, lo stesso è stato differito al 30 giugno 2024. Infatti, il D.L. 29 marzo 2024, n. 39, conv. con modificazioni dalla L. 23 maggio 2024, n. 67, all'art. 7, co. 7-quater, ha stabilito: "Per l'anno 2024, il termine del 30 aprile previsto dall'articolo 3, comma 5-quinquies, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, è differito al 30 giugno 2024. Restano fermi i termini di pagamento delle rate già stabiliti con regolamento comunale. Sono in ogni caso valide ed efficaci le deliberazioni di cui al medesimo articolo 3, comma 5-quinquies, del decreto-legge n. 228 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 15 del 2022, eventualmente intervenute tra il 1° maggio 2024 e la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto".