Eccezione all'onere motivazionale non sussiste per costituzione GAL
La Corte dei Conti Campania (deliberazione n. 11/2024/PASP) ha espresso parere negativo in relazione alla costituzione di un GAL in forma di società a responsabilità limitata per la quale l’Amministrazione procedente non ha predisposto un piano economico-finanziario a riprova della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria dell’operazione.
In particolare, osservando in primo luogo che la disposizione dell’art. 5 del TUSP (D.lgs. 175/2016) “dispensa dall’obbligo di analitica motivazione solo qualora “la costituzione di una società o l'acquisto di una partecipazione, anche attraverso aumento di capitale, avvenga in conformità a espresse previsioni legislative””, trovando ratio, detta previsione, in una semplificazione che è “coerente con la funzione che l’ordinamento ascrive alla motivazione, come esternazione dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche poste a fondamento della scelta della P.A. di adottare uno specifico provvedimento”, la Sezione ha affermato come “nel caso di specie non sussistono le condizioni di operatività della richiamata disposizione. Invero, dall’analisi della normativa in materia non si ricava “la costituzione di una società o l'acquisto di una partecipazione (…) in conformità a espresse previsioni legislative”.”
Operando esplicito rinvio alla normativa comunitaria, la Magistratura contabile ha quindi affermato che “il GAL costituisce una forma di partenariato pubblico-privato, che rappresenta uno strumento per l’attuazione delle strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo, individuato sia dal Reg. (UE) n. 1303/2013 sia dal Regolamento UE n. 2021/1060. Tuttavia, seppur rilevante la sua partecipazione per accedere a fondi comunitari per lo sviluppo locale del proprio ambito territoriale, in nessuna parte della normativa è prevista la necessaria forma societaria. Pertanto, ove ciò avvenga e, quindi, “qualora venga scelta la forma societaria, (come nel caso di specie), non essendo detta forma giuridica “espressamente” prevista dalla normativa richiamata, la scelta di costituzione del citato partenariato locale (GAL), deve essere adeguatamente motivata sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria, onde dar conto che la forma giuridica individuata sia la migliore alternativa possibile anche con riferimento ai princìpi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa” (deliberazione n. 292 del 17/11/2023, Sezione controllo Campania).”