Le variazioni catastali ai fini IMU hanno effetto dall’anno seguente, salvo eccezioni
La Corte di Cassazione, con Ordinanza n. 21908 del 02/08/2024, ha confermato che l’effetto delle variazioni catastali in ambito IMU decorrono dall’anno successivo, fatto salvo variazioni conseguenti a errori materiali oppure derivanti da modifiche della consistenza o della destinazione dell’immobile. In questo caso si fa riferimento alla data della denuncia presentata dal contribuente. La regola generale è la determinazione dell’imposta secondo la rendita catastale vigente al 1 gennaio dell’anno di imposizione.
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