Le ultime indicazioni del Tar su gare telematiche e malfunzionamento piattaforme digitali
In merito al malfunzionamento delle piattaforme digitali è intervenuta una recente pronuncia deI Tar Campania, Sez. I, con sentenza nr. 800 del 1° febbraio 2024, con cui è stata sancita l’illegittimità dell’esclusione del concorrente che abbia operato il caricamento della documentazione di gara sulla piattaforma telematica entro l’orario prefissato, ma non sia riuscito a finalizzarne l’invio a causa di un rallentamento del sistema, non imputabile al concorrente stesso, in particolare, nel caso esaminato la procedura era stata conclusa con un ritardo di 8 secondi rispetto al termine indicato nel disciplinare di gara.
Il Tar ha concluso che non può ricadere sul ricorrente, concorrente escluso, “la circostanza che il sistema non abbia ricevuto la conferma di quanto già caricato entro il termine prefissato in quanto non possono essere a suo carico non solo le anomalie manifeste del sistema che, nel caso in esame, non sembrano essersi verificate, ma nemmeno i meri ritardi nella ricezione delle offerte. Tali ritardi sono presumibilmente riconducibili al fatto che la piattaforma, la quale ha dovuto assorbire gli allegati caricati da una pluralità di operatori economici in un ristretto arco temporale, accusando rallentamenti nella procedura di caricamento. In altri termini, il sovraffaticamento per eccesso di dati in entrata che, verosimilmente, non ha permesso la conferma dell’avvenuto caricamento entro l’orario previsto dal bando, non può riversarsi sulla ricorrente, ciò in applicazione dei principi di par condicio e di favor partecipationis alle procedure di gara (Cons. Stato, sez. III, 7 gennaio 2020, n. 86)”
Il giudicante, inoltre, rileva che “attribuire significato ad un ritardo di soli otto secondi si scontrerebbe col principio di proporzionalità atteso che imporrebbe la grave sanzione espulsiva nei confronti di un operatore che aveva pur sempre caricato in tempo nella piattaforma i dati utili”.
In una diversa situazione, in cui il ritardo era dovuto alla negligenza del corrente escluso, il Tar Sicilia (nr. 383 del 1 febbraio 2024, Sez. II), ha confermato come nessun diritto alla rimessione in termini sorge in capo al concorrente nel caso in cui il ritardo nella presentazione dell’offerta sia ascrivibile a una comprovata negligenza dello stesso.
Il Tar Sicilia nell’esaminare la questione ha ritenuto che il concorrente nel presentare l’offerta su piattaforma informatica non avesse assolto all’onere di attivazione tempestiva e non avesse agito con la dovuta diligenza, infatti, il concorrente aveva omesso di caricare il documento contenente l’offerta economica ed in ragione di ciò il sistema ha più volte segnalato allo stesso l’impossibilità di procedere.
Il Tar Sicilia ha, pertanto, ritenuto che non vi sia stato un blocco o malfunzionamento del sistema, quanto piuttosto la corretta segnalazione al concorrente dell’errore e quindi dell’impossibilità di procedere a causa del mancato caricamento di un documento da parte dello stesso confermando che la sospensione o la proroga dei termini, non trovano spazio nel caso in cui sia provata la negligenza del concorrente il quale, sia pur messo a conoscenza delle modalità tecniche di presentazione dell’offerta telematica e dell’opportunità di operare con congruo anticipo, non si sia attivato tempestivamente e correttamente.
In conclusione si può ritenere che secondo i succitati orientamenti la sospensione e proroga del termine di presentazione telematica dell’offerta può operare soltanto nel caso di malfunzionamenti della piattaforma imputabili alla stazione appaltante o, al più, se vi sia un’incertezza assoluta in ordine alle cause che hanno determinato il ritardo nell’invio dell’offerta e che i concorrenti abbiano agito con tempestività e con la dovuta diligenza.