Le tariffe TARI aumenteranno
Nella Delibera n. 389/2023 ARERA ha apportato alcune modifiche al sistema MTR-2 di cui delibera n. 363/2021, che aveva previsto le modalità applicative per il periodo 2021-2025, con revisione infra periodale 2024-2025.
Come abbiamo evidenziato in precedenti news di agosto, una delle novità riguarda l’adeguamento al tasso di inflazione, che può andare dal 2,7% al 9,6%.
Le principali misure prospettate in riferimento alle regole per l’aggiornamento biennale dei costi riconosciuti riguardano, nello specifico:
- l’adeguamento, sulla base delle più recenti previsioni relative alla dinamica dei prezzi al consumo, del tasso di inflazione programmata 𝑟𝑝𝑖𝑎 da applicare al calcolo del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie;
- l’introduzione di un ulteriore coefficiente per la determinazione del suddetto limite, valorizzabile nel 2024 e nel 2025 in considerazione dei maggiori oneri, sostenuti per il servizio integrato di gestione dei rifiuti negli anni 2022 e 2023, riconducibili alla dinamica dei prezzi dei fattori della produzione, ferme restando le regole già previste dal MTR-2 relativamente al limite medesimo, nonché il valore massimo determinabile dall’Ente territorialmente competente;
- l’estensione al successivo periodo regolatorio della possibilità di rimodulazione degli importi che eccedono il limite alla variazione annuale delle entrate tariffarie;
- la conferma delle componenti di costo definite dal MTR-2, ivi inclusi i parametri specifici del settore dei rifiuti per la determinazione del tasso di remunerazione del capitale investito, e la fissazione, sulla base delle regole del MTR-2, dei parametri per l’adeguamento monetario dei costi operativi e di capitale dell’anno (𝑎 − 2);
- la conferma, per quanto concerne le tariffe di accesso agli impianti di trattamento, delle regole per la determinazione dei costi operativi e di capitale riconosciuti, nonché l’aggiornamento secondo gli stessi adeguamenti monetari prospettati per la determinazione delle entrate tariffarie per il servizio integrato di gestione dei rifiuti.
In particolare, all’art. 4 del provvedimento, relativo al limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie, ARERA dispone:
4.1 Alla luce dell’andamento dei prezzi dei fattori della produzione, al fine di assicurare la continuità del servizio e la sostenibilità dei corrispettivi all’utenza finale, per ciascun anno 𝑎 = {2024, 2025}:
a) il parametro 𝜌𝑎 per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe è determinato aggiornando il valore del tasso di inflazione programmata, 𝑟𝑝𝑖𝑎 , e ponendolo pari a 2,7%;
b) oltre ai coefficienti di cui ai commi 4.2 e 4.4 del MTR-2 previsti per la determinazione del citato limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie, l’Ente territorialmente competente ha la facoltà di valorizzare il coefficiente 𝐶𝑅𝐼𝑎, in considerazione dei maggiori oneri sostenuti per il servizio integrato di gestione dei rifiuti negli anni 2022 e 2023 riconducibili alla dinamica dei prezzi dei fattori della produzione.
4.2 Conseguentemente:
a) dopo il comma 4.2 del MTR-2 è aggiunto il seguente:
“4.2bis Ai fini dell’aggiornamento biennale delle entrate tariffarie, in ciascun anno 𝑎 = {2024, 2025}, il tasso di inflazione programmata, 𝑟𝑝𝑖𝑎 , è pari a 2,7%.”;
b) dopo il comma 4.4 del MTR-2 è aggiunto il seguente:
“4.4bis Ai fini dell’aggiornamento biennale delle entrate tariffarie, in ciascun anno 𝑎 = {2024, 2025}, per la determinazione del parametro 𝜌𝑎, l’Ente territorialmente competente può valorizzare il coefficiente 𝐶𝑅𝐼𝑎, che tenga conto dei maggiori oneri sostenuti per il servizio integrato di gestione dei rifiuti negli anni 2022 e 2023 riconducibili alla dinamica dei prezzi dei fattori della produzione. Tale coefficiente può essere valorizzato entro il limite del 7%, non potendo comunque il parametro 𝜌𝑎 assumere valore superiore a quello risultante dalla formula di cui al comma 4.2, fatta salva la facoltà prevista dal successivo comma 4.6.”;
c) il comma 4.5 del MTR-2, è sostituito dal seguente:
“4.5 Nel caso in cui il totale delle entrate tariffarie di riferimento ecceda il limite alla relativa variazione annuale, detta differenza - qualora validata dall’Ente territorialmente competente e dal medesimo ritenuta necessaria al mantenimento dell’equilibrio economico finanziario, nonché al perseguimento degli specifici obiettivi programmati - potrà essere rimodulata, comunque nel rispetto del limite di crescita applicato nelle pertinenti annualità, nei seguenti termini:
- in sede di prima determinazione tariffaria, tra le diverse annualità del PEF pluriennale al fine di consentirne il riconoscimento nelle tariffe del quadriennio 2022-2025;
- in sede di aggiornamento biennale delle entrate tariffarie per le annualità 2024 e 2025, anche successivamente al termine del vigente periodo regolatorio, al fine di consentirne il riconoscimento nelle tariffe delle annualità successive al 2025.”.
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