Le tariffe TARI 2023 vanno riviste
La delibera Arera n. 363/2021 reca le disposizioni aventi ad oggetto la determinazione delle entrate tariffarie per l’erogazione del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, ovvero dei singoli servizi che lo compongono, e trova applicazione per le annualità 2022, 2023, 2024 e 2025. Il perimetro gestionale assoggettato al presente provvedimento è uniforme su tutto il territorio nazionale e, sulla base della normativa vigente, comprende:
a) spazzamento e lavaggio delle strade;
b) raccolta e trasporto dei rifiuti urbani;
c) gestione tariffe e rapporti con gli utenti;
d) trattamento e recupero dei rifiuti urbani;
e) trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani
L’art. 4 dello stesso provvedimento rileva determinazione delle entrate tariffarie e dei corrispettivi per l’utenza finale, che avviene sulla base di dati certi, verificabili e desumibili da fonti contabili obbligatorie, nonché in funzione della copertura di oneri attesi connessi a specifiche finalità di miglioramento delle prestazioni.
Le entrate tariffarie determinate per ciascuna delle annualità 2022, 2023, 2024 e 2025 non possono eccedere quelle relative all’anno precedente, più del limite alla variazione annuale, che tiene conto, ai sensi dell’Articolo 4 del MTR-2:
a) del tasso di inflazione programmata;
b) del miglioramento della produttività;
c) del miglioramento previsto della qualità e delle caratteristiche delle
prestazioni erogate agli utenti;
d) delle modifiche del perimetro gestionale, con riferimento ad aspetti tecnici e/o operativi.
Qualora l’Ente territorialmente competente non individui obiettivi di miglioramento della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni erogate e non preveda modifiche al perimetro gestionale, le entrate tariffarie possono essere incrementate, al massimo, per il valore corrispondente alla differenza tra il tasso di inflazione programmata e il miglioramento della produttività, salvo i casi in cui si ravvisi la necessità di copertura degli scostamenti attesi riconducibili alle novità normative introdotte dal decreto legislativo 116/20, in materia di qualificazione dei rifiuti prodotti da utenze non domestiche e di possibilità per tale tipologia di utenza di conferire i rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico.
Nel caso in cui l’Ente territorialmente competente ritenga necessario, per il raggiungimento degli obiettivi migliorativi definiti o per il superamento di situazioni di squilibrio economico e finanziario, il superamento del limite di cui al punto precedente, presenta all’Autorità, per i seguiti di competenza, una relazione attestando le valutazioni compiute.
L’art. 1 comma 4 delle determina Arera n. 2/2021 dispone:
Dal totale dei costi del piano economico finanziario sono sottratte le seguenti entrate:
a) il contributo del MIUR per le istituzioni scolastiche statali ai sensi dell’articolo 33 bis del decreto-legge 248/07;
b) le entrate effettivamente conseguite a seguito dell’attività di recupero dell’evasione;
c) le entrate derivanti da procedure sanzionatorie;
d) le ulteriori partite approvate dall’Ente territorialmente competente.
Ne consegue che – pur in un contesto di PEF 2022 -2025 predefinito - le Tariffe TARI 2023 devono essere riviste, anche perché la determinazione dei costi 2023 richiede la revisione dei costi inseriti nel PEF 2023, con la riduzione delle componenti di cui art. 1 comma 4 determina 2/2021.
Delibera Arera 363/2021:
art. 8 Aggiornamento biennale e revisione infra periodo della predisposizione tariffaria
8.1 L’aggiornamento biennale, per gli anni 2024 e 2025, dei piani economico finanziari di cui ai commi 7.1 e 7.2 è predisposto, sulla base delle indicazioni metodologiche stabilite dall’Autorità con successivo provvedimento, dai gestori di cui ai commi citati ed è trasmesso ai pertinenti organismi competenti.
8.2 In esito alla procedura di validazione dei dati alla base dell’aggiornamento, svolta secondo quanto previsto al comma 7.4, gli organismi competenti assumono le pertinenti determinazioni e provvedono a trasmettere all’Autorità:
a) l’aggiornamento del piano economico finanziario per gli anni 2024 e 2025;
b) con riferimento agli anni 2023 e 2024, i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, ovvero le tariffe di accesso agli impianti di chiusura del ciclo “minimi”, o agli impianti “intermedi” da cui provengano flussi indicati come in ingresso a impianti di chiusura del ciclo “minimi”.
8.3. La trasmissione all’Autorità dell’aggiornamento della predisposizione tariffaria di cui al precedente comma 8.2, avviene:
a) da parte dell’Ente territorialmente competente di cui al comma 7.1, entro 30 giorni dall’adozione delle pertinenti determinazioni ovvero dal termine stabilito dalla normativa statale di riferimento per l’approvazione della TARI riferita all’anno 2024;
b) da parte del soggetto competente di cui al comma 7.2, entro il 30 aprile 2024.
8.4 L’Autorità, salva la necessità di richiedere ulteriori informazioni, verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa ai sensi del presente Articolo e, in caso di esito positivo, conseguentemente approva l’aggiornamento biennale delle predisposizioni tariffarie.
8.5 Al verificarsi di circostanze straordinarie e tali da pregiudicare gli obiettivi indicati nel piano, gli organismi competenti di cui ai commi 7.1 e 7.2, con procedura partecipata dal gestore, in qualsiasi momento del secondo periodo regolatorio 2022-2025, possono presentare all’Autorità motivata istanza di revisione infra periodo della predisposizione tariffaria trasmessa ai sensi del comma 7.5, come eventualmente aggiornata ai sensi del comma 8.2.
8.6 Nei casi di cui al precedente comma 8.5, l’Autorità valuta l’istanza e, salva la necessità di richiedere ulteriori integrazioni, approva la predisposizione tariffaria relativa alle rimanenti annualità del secondo periodo regolatorio.
Allegato alla delibera Arera 363/2021
Art. 4 comma 7: Qualora l’Ente territorialmente competente accerti eventuali situazioni di squilibrio economico e finanziario, oltre a quanto stabilito al comma precedente, il medesimo provvede a dettagliare puntualmente le modalità volte a recuperare la sostenibilità efficiente della gestione, declinandone gli effetti nell’ambito del PEF pluriennale, eventualmente presentando una revisione infra periodo della predisposizione tariffaria.
Art. 28 comma 4: Il PEF viene aggiornato con cadenza biennale secondo le modalità e i criteri individuati dall’Autorità nell’ambito di un successivo procedimento, ferma restando la possibilità della relativa revisione infra periodo (in qualsiasi momento del secondo periodo regolatorio), qualora ritenuto necessario dall’organismo competente, al verificarsi di circostanze straordinarie e tali da pregiudicare gli obiettivi indicati nel PEF medesimo.