I magazzini di materie prime e stoccaggio non producono rifiuti urbani
Il TAR Lombardia, con sentenza n. 1953/2022 ha sancito l’annullamento di un regolamento comunale TARI in quanto prevedeva l’assoggettamento alla tassa rifiuti di magazzini funzionalmente collegati all’esercizio dell’attività produttiva e “destinati allo stoccaggio di prodotti finiti e di semilavorati”.
Il TAR Lombardia, riprendo analoga posizione di TAR Sardegna, ha confermato che le superfici destinati a magazzini per materie prime e stoccaggio rientrano nell’esclusione dal tributo in quanto funzionalmente e strettamente connesse all’esercizio del ciclo produttivo.
I magazzini di stoccaggio, sia per le materie prime e scorte, sia per i prodotti finiti ed le aree strettamente collegate funzionalmente all’attività imprenditoriale vanno considerati aree strettamente connesse al ciclo produttivo, con riconoscimento di produzione di rifiuti (solo) industriali.
Tutte queste superfici strettamente e direttamente connesse, oggettivamente, alla “produzione” debbono godere del regime giuridico proprio dell’attività principale alla quale sono strettamente connesse. Per questo motivo tali superfici non possono essere incluse nel concetto di “rifiuti urbani” o ad essi assimilati. In riferimento a queste aree, così caratterizzate, rientranti nell’autosmaltimento, non può essere imposta né la fruizione di un servizio né di un tributo TARI (sia per la “quota fissa” che quella “variabile”), essendo, integralmente, applicabile il principio di esclusione e di autoconsumo, con esonero integrale dal pagamento, non partecipando l’imprenditore al servizio pubblico, per lo smaltimento dei rifiuti industriali.