Le società partecipate possono dare contributi al Comune per il Covid
La Corte dei Conti Lombardia ha risposto, con delibera 100/2020, ad un interessante quesito posto da Comune circa la possibilità che una società partecipata in house effettui donazioni liberali ai Comuni soci, finalizzati a contributi Covid.
In particolare, il Comune ha chiesto se erogazioni liberali in denaro a sostegno delle misure di contrasto all’emergenza epidemiologica da COVID-19, effettuate nell’anno 2020, possano essere effettuate da società operanti in regime di in house providing (gestione rifiuti) tramite gli Enti territoriali soci nel rispetto dei principi di trasparenza, equità e imparzialità e per finalità coerenti con quelle istituzionali del Socio Comune ed in particolare se tali erogazioni potranno essere destinate per erogare contributi a favore di operatori economici individuati dal Comune al fine di ristorare, in parte, gli stessi per le maggiori spese o minori entrate derivanti dalla emergenza COVID19.
La Sezione lombarda innanzitutto ha ripreso un proprio orientamento (n. 233/2018) in base al quale “le società cc.dd. pubbliche, al pari di tutte le altre società, possano propriamente disporre negozi gratuiti, ovvero caratterizzati dall’assenza di controprestazione, in quanto volti alla realizzazione di un proprio interesse, patrimonialmente valutabile, comunque rientrante nell’oggetto sociale”.
Nella pronuncia testé menzionata, la Sezione ha peraltro individuato un importante limite intrinseco alle liberalità poste in essere da organismi societari, rappresentato dalla riconducibilità all’oggetto sociale dell’atto dispositivo; e ha altresì delineato le conseguenze dell’eventuale violazione di tale limite, legate in parte alle regole di funzionamento tipiche delle società di diritto comune e, per altra parte, alla natura pubblicistica degli organismi in house.
Anche nell’ambito della più ampia funzione di vigilanza che l’ente pubblico socio istituzionalmente svolge nei confronti delle proprie partecipate ai sensi dell’art. 147-quater del TUEL, allorché venga in rilievo lo svolgimento di un servizio pubblico locale rivolto alla collettività, remunerato mediante tariffa, non possono essere obliterati gli effetti economici in capo all’utenza del servizio.
Se è vero, infatti, che l’art. 1 dell’allegato 1 alla Delibera ARERA 443/2019/R/RIF include, fra le poste rettificative riferite alle attività afferenti al ciclo integrato dei rifiuti, sottratte al riconoscimento tariffario, “i costi connessi all’erogazione di liberalità”, che per tale ragione non determinerebbero un incremento della tariffa applicabile; è però altrettanto vero che, secondo quanto riferito dal comune istante, le somme che dovrebbero formare oggetto dell’atto di liberalità della società in house sono espressamente destinate a mitigazione del costo del servizio di igiene urbana che grava sugli utenti finali.
La valutazione circa il rispetto di un simile vincolo di destinazione, al pari di quella afferente alla sussistenza di un valido interesse della società a disporre, compete in via esclusiva all’Ente socio, che ne assume integralmente la relativa responsabilità anche con riferimento alla necessità di assicurare il permanere della finalità di mitigazione del costo del servizio di igiene urbana su tutti gli utenti finali del servizio.