Le società miste non possono partecipare ad altre gare pubbliche
Il TAR Lazio, sez. II-bis, con sentenza n. 17846 in data 28.11.2023, ha precisato che le società miste costituite per la scelta del socio privato e per l’affidamento di un servizio pubblico, quale è la ricorrente, debbono espletare, in via esclusiva, il servizio per il cui affidamento sono state costituite e, pertanto, non possono partecipare alle gare indette da altre amministrazioni anche se relative a servizi similari.