Le sanzioni e interessi dei reati tributari hanno prescrizione quinquennale, lo stabilisce la Cassazione
La Corte Suprema di Cassazione sezione tributaria, con giudizio avverso alla Commissione Tributaria Regionale del Lazio, ha accolto, con ordinanza 4969/2024, il ricorso di un contribuente che si opponeva all’intimazione di pagamento cui erano sottese alcune cartelle, contenenti sanzioni ed interessi, in merito alla quale i giudici tributari ritenevano valevole la prescrizione decennale, considerandola maturata per parte di esse.
La Corte di Cassazione è entrata così nel merito del giudizio: Avendo ritenuto che la C.T.R. non avesse preso in considerazione nel proprio giudizio la diversità di trattamento tra imposte e relative sanzioni ed interessi, ha ribadito l’orientamento secondo cui si prescrivono nel termine di cinque anni le sanzioni (art. 20 comma 3 del d. lgs 472 del 1997) e “gli interessi e, in generale, tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi” (art. 2948 primo comma n. 4 c.c.). La prescrizione decennale si applica soltanto nell’ipotesi di esistenza del giudicato in osservanza dell’art. 2953 c.c.