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Le proroghe nei contratti pubblici

La Suprema Corte di Cassazione con ordinanza n. 25256/2024 del 2024 è tornata a pronunciarsi sull’ammissibilità delle proroghe nei contratti pubblici, in particolare, la vicenda scrutinata era relativa ad un servizio di trasporto scolastico reso “in proroga rispetto alle medesime condizioni contrattuali” precedenti.

Il Giudice di Legittimità ha in primo luogo osservato che “la proroga dei contratti pubblici è generalmente vietata dall’art. 6, secondo comma, della legge n° 537/1993 (sul che si veda Cass. 29988/2018 in caso analogo al presente), essendo ammessa solo nei casi particolari delle cdd “proroghe tecniche”, oggi disciplinate dall’art. 120, comma undicesimo del dlgs n° 36/2023 e prima ancora dall’art. 106, comma undicesimo, del dlgs n° 50/2016” evidenziando che in precedenza, vale a dire sotto la vigenza D.lgs. n. 163/2006, applicabile ratione temporis al caso di specie, non venivano espressamente disciplinati i casi di proroga del contratto pubblico trovando, pertanto, applicazione “il generale divieto previsto dal citato art. 6, secondo comma, della legge n° 537/1993” che poteva essere superato solo nei casi previsti dall’art. 57 del D.lgs. n. 163/2006 che regolamentava i casi in cui era possibile applicare la procedura negoziata senza bando.