Le progressioni verticali non sono un obbligo per l'amministrazione

La Corte di Cassazione Sezione civile, lavoro con Ordinanza n. 21657 del 25/6/2026, ha affermato che nel pubblico impiego contrattualizzato, l'attivazione di procedure selettive interne per la progressione verticali di carriera con cadenza periodica non rappresenta un obbligo incondizionato per l’Amministrazione. La scelta è subordinata alla disponibilità delle risorse e all’individuazione dei posti disponibili. Neppure esiste un diritto soggettivo allo scorrimento della graduatoria degli idonei.

Nel caso deciso dalla Cassazione, la controversia riguardava una progressione di carriera, precisamente l'accesso dal III al II livello di ricercatore presso il CREA, e la mancata attivazione delle relative procedure selettive. La Corte ha affermato che l'attivazione della procedura non costituisce un obbligo incondizionato dell'amministrazione, essendo collegata alla contrattazione integrativa e alla previa disponibilità delle risorse.