Part-time come criterio per le progressioni orizzontali
Con sentenza 21801/2021 la Corte di Cassazione si è espressa sulla questione relativa alle progressioni orizzontali, accogliendo il ricorso presentato da una dipendente della P.A..
Dalla doglianza di quest'ultima era emerso che il criterio utilizzato per riproporzionare il punteggio ai fini della progressione orizzontale - applicato ai lavoratori part-time - risultava discriminatorio nei confronti del genere femminile, dal momento che la maggior parte dei lavoratori che svolgono la propria attività a tempo parziale sono le donne, più vicine alle necessità familiari.
La riduzione del punteggio per il lavoro part-time influiva sia sui lavoratori di genere maschile che su quelli di genere femminile, realizzandosi d'altro canto una involontaria e indiretta penalizzazione di categoria.
L'art. 25, comma 2, Dlgs. 198/2006 identifica tale discriminazione indiretta "quando una disposizione, un criterio, una prassi, un atto, un patto o un comportamento apparentemente neutri mettono o possono mettere i lavoratori di un determinato sesso in una posizione di particolare svantaggio rispetto ai lavoratori dell'altro sesso".
In conclusione, il carattere selettivo applicato risalterebbe nel momento in cui ad essere "colpiti" fossero in percentuale prevalente i lavoratori part time di genere femminile; se così fosse, spetterebbe al datore di lavoro pubblico dimostrare che la disposizione impiegata concerne i requisiti fondamentali per svolgere l'attività lavorativa, che la stessa risponde ad un ragionevole obiettivo e che i mezzi adoperati per il suo conseguimento sono congrui ed inevitabili.