Le monetizzazioni aree standard non finanziano la parte corrente
In materia di utilizzo entrate da monetizzazioni aree standard è utile richiamare il parere della Corte dei Conti Lombardia n. 81/2017 che si è soffermata sull’analisi della disciplina delle monetizzazioni rispetto a quelle degli oneri di urbanizzazione.
Il concetto di fondo è che le monetizzazioni, anche se rientrano in titoli abilitativi edilizi, non seguono la normativa degli oneri di urbanizzazione e non si possono utilizzare in parte corrente per il finanziamento delle manutenzioni ordinarie.
La Sezione Corte conti ha rilevato che i proventi dei titoli abilitativi edilizi e delle sanzioni previste dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (c.d. oneri di urbanizzazione) possono essere destinati anche al finanziamento di spese correnti nei limiti degli utilizzi stabiliti per il 2018 e gli esercizi seguenti dall’art. 1, comma 460, della legge 11 dicembre 2016, n. 232; mentre i proventi derivanti dalla monetizzazione di aree a standard possono essere destinati solo a spese di investimento secondo quanto stabilito l’art. 46, comma 1, della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 (vedasi disciplina di ogni singola Regione)
I proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili possono essere destinati, di regola, solo alla copertura di spese di investimento o alla riduzione dell’indebitamento ai sensi dell’art. 1, comma 443, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dell’art. 56-bis, comma 11, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 convertito dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, dell’art. 1 comma 866 Legge 27 dicembre 2017, n. 205.
Tali entrate possono essere utilizzate anche per il finanziamento di spese correnti esclusivamente nelle ipotesi eccezionali previste dall’art. 255, comma 9, del TUEL ove l’ente versi in situazione di dissesto; dall’art. 243-bis, comma 8, lett. g) del TUEL ove l’ente abbia fatto ricorso alla procedura di riequilibrio pluriennale; dall’art. 2, comma 4, del DM 2 aprile 2015 per il ripiano del maggior disavanzo di amministrazione derivante dal passaggio al nuovo sistema contabile armonizzato.