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Le mansioni superiori non rilevano ai fini risarcitori

L’art. 52 Dlgs 165/2001 dispone che il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o alle mansioni equivalenti nell'ambito dell'area di inquadramento ovvero a quelle corrispondenti alla qualifica superiore che abbia successivamente acquisito per effetto delle procedure selettive di cui all'articolo 35, comma 1, lettera a). L'esercizio di fatto di mansioni non corrispondenti alla qualifica di appartenenza non ha effetto ai fini dell'inquadramento del lavoratore o dell'assegnazione di incarichi di direzione.

La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con ordinanza n. 22579 di ieri 26 luglio 2023 ha rilevato che in ogni caso non ci si può appellare all’incarico svolto come mansione superiore in sede di contenzioso con l’ente per chiedere un maggiore risarcimento.