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Le graduatorie del personale durano due anni

La Corte dei conti Campania, con delibera 16/2023, pur dichiarando la richiesta di parere inammissibile, si è espressa sulla durata delle graduatorie.

’Il Comune istante ha premesso che l’art. 35, comma 5-ter del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (recante “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”) prevede che “le graduatorie dei concorsi per il reclutamento del personale presso le amministrazioni pubbliche rimangono vigenti per un termine di due anni dalla data di approvazione. Sono fatti salvi i periodi di vigenza inferiori previsti da leggi regionali”, mentre l’art. 91, comma 4, del TUEL dispone che “per gli enti locali le graduatorie concorsuali rimangono efficaci per un termine di tre anni dalla data di pubblicazione”.

Il quesito posto è il seguente: “se debba considerarsi consolidata l’interpretazione della Sezione di controllo della Corte dei conti Sardegna, di cui alla deliberazione n. 85/2020/PAR, in forza della quale per i comuni trova applicazione l’art. 91 del TUEL, quale norma a carattere generale non derogabile dalla norma, di carattere speciale, di cui al richiamato art. 35 del TUPI”.

La Sezione ha rilevato, al solo fine di evitare che possa considerarsi consolidata l’interpretazione della Sezione regionale di controllo per la Sardegna di cui alla deliberazione n. 85/2020/PAR, in disparte il profilo della estraneità alla materia contabile che tale orientamento non appare condivisibile, in quanto non tiene conto della disposizione dettata dall’art. 88 del TUEL (recante “Disciplina applicabile agli uffici ed al personale degli enti locali”), a mente del quale “all’ordinamento degli uffici e del personale degli enti locali (…) si applicano le disposizioni del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, e le altre disposizioni di legge in materia di organizzazione e lavoro nelle pubbliche amministrazioni nonché quelle contenute nel presente testo unico”.

Tale norma è stata introdotta dal legislatore proprio per assicurare il coordinamento tra le norme generali e le norme del Tuel, anche per evitare di ingenerare l’equivoco che le norme del d. lgs. n. 165/2001 potessero essere considerate di carattere generale e quelle del TUEL di carattere speciale. La norma sulla durata biennale delle graduatorie trova applicazione, pertanto, anche nei confronti degli enti locali.