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Le Fondazioni quali enti strumentali

In riscontro al quesito di un Ente locale, la Sezione di controllo per la Puglia della Corte dei Conti, con la deliberazione n. 101/2023/PAR, è intervenuta sulla qualificazione di ente strumentale ex art. 11-ter del D.lgs. 118/2011 e allegato 4/4 al decreto medesimo di quelle realtà non societarie nei confronti delle quali l’Amministrazione sia titolare del potere di nomina e rimozione dei componenti degli organi decisionali in “assenza di ulteriori poteri di controllo e/o di vigilanza”. Nel caso di specie, una “fondazione tipica, non «di partecipazione», per la quale i poteri di controllo e vigilanza sono rimessi" a soggetto terzo.

In primo luogo viene ripercorsa la definizione di ente strumentale controllato dettata dalle richiamate disposizioni che, come osservato dai Magistrati, “convergono in modo inequivocabile nel qualificare come ente strumentale controllato quello nei cui confronti l’ente locale (o la regione) abbia (anche solo) «il potere assegnato da legge, statuto o convenzione di nominare o rimuovere la maggioranza dei componenti degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all’indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell’attività di un ente o di un’azienda».

Al ricorrere di tali condizioni” , proseguono i Giudici contabili, “risulta irrilevante l’assenza di ulteriori poteri di controllo e/o di vigilanza in capo alla PA; ritenere il contrario realizzerebbe un non consentito superamento del dettato normativo e della scelta selettiva con esso compiuta dal legislatore.

D’altro canto, appare arduo sostenere che il potere in esame integri una facoltà trascurabile in assenza di ulteriori potestà di incidere sulla gestione: esso, infatti, ha a oggetto la scelta di persone titolate ad assumere determinazioni di assoluto rilievo per la vita dell’ente interessato (tali essendo «le scelte strategiche e le politiche di settore» al pari delle decisioni in ordine «all’indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell’attività»); ne consegue che detto potere esprime al più alto livello l’indirizzo politico di cui l’amministrazione territoriale è portatrice ed è funzionale alla sua concreta realizzazione.”

La conclusione cui giunge la Sezione è infatti che “«il potere assegnato da legge, statuto o convenzione di nominare o rimuovere la maggioranza dei componenti degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all’indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell’attività di un ente o di un’azienda, previsto dall’art. 11-ter del d.lgs. n. 118/2011 e dall’allegato n. 4/4 al medesimo decreto, è condizione necessaria e sufficiente per affermare la natura di ente strumentale controllato del soggetto giuridico nei cui confronti l’ente locale disponga di quel potere con riferimento alla totalità dei componenti dell’organo di indirizzo ove quest’ultimo sia titolato ad assumere le scelte citate.”

Sull'argomento sottolineiamo l'importanza del corretto inquadramento delle realtà partecipate all'interno delle definizioni contenute agli artt. 11 ter, 11 quater e 11 quinquies del D.lgs. 118/2011 in quanto base per la costruzione del bilancio consolidato e per il raggiungimento dell'obiettivo di rappresentazione veritiera e corretta della situazione finanziaria e patrimoniale e del risultato economico "della complessiva attività svolta dall’ente attraverso le proprie articolazioni organizzative, i suoi enti strumentali e le sue società controllate e partecipate".