Le entrate da parcheggio mantengono il vincolo anche se gestite da società esterna
La Corte dei Conti Toscana, con delibera n.195/2022 ha svolto istruttori circa la corretta destinazione delle entrate derivanti dalla gestione dei parcheggi, per le quali è stato richiesto all’amministrazione di indicare l’ammontare delle risorse accertate nell’esercizio e di quelle vincolate per le finalità di cui all’art. 7, comma 7, del codice della strada distinguendo, qualora ricorresse il caso, fra quelle destinate al finanziamento di spese di parte corrente e quelle destinate agli investimenti. È stato inoltre richiesto, nel caso in cui tale importo risultasse inferiore al 100 per cento degli accertamenti assunti ai sensi della norma citata, di specificare le ragioni del mancato vincolo nella misura prevista dalla legge ovvero se il differenziale sia stato vincolato nel risultato di amministrazione.
A tale richiesta istruttoria l’ente ha risposto, per tutte le annualità oggetto d’esame, che il “comune ha affidato la gestione dei parcheggi alla società in House Consiag servizi comuni Srl. L’esame dei rapporti contrattuali fra comune e società evidenzia come il canone di concessione sia dovuto in favore del comune in base ad un forfait che non ha alcun riferimento con l’ammontare dei flussi di cassa derivanti dai parcheggi e dalle aree di sosta, con la conseguenza che gli incassi vengono introitati direttamente dalla Società e qualificati come ricavi della stessa nell’ambito del conto economico ed imponibili ai fini reddituali. Del resto, la società non è mai stata qualificata come agente contabile, poiché in base alle regole contrattuali non maneggia somme di pertinenza comunali. Il comune, pertanto, non ha nessuna entrata derivante dalla gestione dei parcheggi che rientri nella casistica di cui all’art. 7, comma 7, del codice della strada”.
L’impostazione metodologica seguita dall’ente, e rappresentata nelle motivazioni fornite nel corso dell’istruttoria, non può ritenersi corretta. La norma, infatti, dispone che “i proventi dei parcheggi a pagamento, in quanto spettanti agli enti proprietari della strada, sono destinati alla installazione, costruzione e gestione di parcheggi in superficie, sopraelevati o sotterranei, e al loro miglioramento e le somme eventualmente eccedenti ad interventi per migliorare la mobilità urbana”. Nessuna eccezione viene posta dal legislatore nel richiedere il vincolo delle entrate spettanti all’ente in quanto proprietario della strada sulla quale i parcheggi insistono. Nell’ambito della propria autonomia l’ente può scegliere le modalità gestionali che meglio rispondono alle proprie esigenze di amministrazione delle risorse, del suolo pubblico e dei servizi da rendere al cittadino. Tali modalità, tuttavia, non cambiano la natura dell’entrata, che resta quella di un compenso pagato dall’utente-cittadino all’amministrazione pubblica per la resa di un servizio e che la legge impone di destinare alle finalità specifiche indicate dal citato art. 7, comma 7, del codice della strada.
Nella scelta adottata dall’ente per la gestione dei parcheggi rientra l’obbligo di garantire, sul piano sostanziale, che l’entrata, pur acquisita attraverso società di gestione del servizio, sia ricondotta alle finalità di legge o dalla società stessa o dall’amministrazione comunale. Nel caso di specie, l’ente non provvede alla destinazione delle entrate né con riferimento ai proventi pagati dalla società a titolo di contributo o canone di concessione, né con riferimento alle entrate percepite dalla società quale pagamento del servizio reso all’utenza, poiché queste, qualificate come ricavi, vanno a coprire costi che afferiscono alla pluralità dei servizi resi dalla società Consiag Servizi comuni Srl, né con riferimento agli eventuali utili distribuiti dalla società, per quanto, in tale ultima fattispecie, la riconduzione dei fondi alle loro finalità di legge avverrebbe solo in minima parte, proprio in virtù del fatto che la società è affidataria di servizi comunali differenziati, e non solo della gestione dei parcheggi.