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Le delibere tariffarie approvate tardivamente sono inefficaci

Le delibere tariffarie approvate oltre il termine previsto per l’adozione del bilancio di previsione sono inefficaci per l’anno in corso. A tale conclusione è giunto il TAR Milano con la sentenza n. 2173 dell’8 ottobre 2021 nel pronunciarsi sul giudizio promosso dal MEF per l’annullamento delle delibere della TARI e della TASI adottate nel 2015 da un comune pavese oltre il termine del 30 luglio 2015.

Il MEF sosteneva che gli atti impugnati sarebbero illegittimi in ragione della violazione del termine previsto dall’art. 1, comma 169, della L. n. 296 del 2006 secondo cui "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno".

Il TAR, interpretando la disposizione di cui sopra, riteneva che non già la tardiva approvazione renda in toto illegittima la delibera di fissazione delle aliquote, ma renda illegittima soltanto quella parte che attribuisce alle aliquote stesse efficacia retroattiva, dal primo gennaio dell’anno di riferimento.

Inoltre, per il TAR non è condivisibile la tesi del Comune, secondo cui, l'efficacia delle aliquote approvate con delibera tardiva decorrerebbe dal giorno di efficacia di quest’ultima. Infatti, l'art. 1, comma 169, della L. n. 296 del 2006 stabilisce espressamente che, qualora il termine ivi previsto non venga rispettato, le tariffe e le aliquote (approvate per gli anni precedenti) vengono prorogate "di anno in anno", nel senso cioè che valgono per tutto l'anno successivo. Del resto non avrebbe alcun senso "spezzare" l'esercizio con l'applicazione di due diverse tariffe.

Si deve dunque ritenere che, se il termine previsto dall’art. 1, comma 169, della L. n. 296 del 2006 non viene rispettato, l'aliquota approvata con la delibera tardiva non può trovare applicazione dal primo gennaio dell’anno di riferimento, ma dal primo di gennaio dell’anno successivo.

Nel caso di specie, le delibere impugnate sono state approvate in data successiva al termine di deliberazione del bilancio, stabilito per l’anno 2015 al 30 luglio, con la conseguenza che le aliquote stabilite non possono avere efficacia per l'esercizio 2015.