Le controversie sulla restituzione anticipo di tesoreria spettano alla Corte Conti
La Corte dei conti Campania, con Sentenza n. 124/2026, ha affermato un principio rilevante in materia di rapporti tra tesoriere ed ente locale, ovvero le controversie riguardanti la restituzione delle somme erogate a titolo di anticipazione di tesoreria sono direttamente connesse alla gestione del denaro pubblico e quindi rientrano nella giurisdizione contabile.
La decisione è intervenuta nell'ambito di un giudizio ad istanza di parte relativo ai rapporti di dare e avere derivanti dalla gestione del servizio di tesoreria. La questione riguardava, in particolare, le somme anticipate dal tesoriere all'ente locale per far fronte a temporanee esigenze di liquidità e successivamente richieste in restituzione.
Secondo la Corte dei conti, tali somme non costituiscono un semplice rapporto contrattuale di natura privatistica tra banca tesoriera ed ente pubblico, ma sono strettamente collegate alla gestione del denaro pubblico e all'equilibrio finanziario dell'amministrazione. Per questo motivo, la controversia assume una rilevanza pubblicistica tale da giustificare l'intervento del giudice contabile, che risulta il soggetto più idoneo a verificare la corretta gestione delle risorse pubbliche.
La pronuncia rafforza un orientamento che valorizza la funzione del tesoriere quale soggetto coinvolto nella gestione delle finanze dell'ente, e non soltanto come controparte contrattuale. Ne deriva un ampliamento dell'ambito di operatività della giurisdizione della Corte dei conti nelle controversie inerenti ai flussi finanziari pubblici.
Dal punto di vista pratico, la sentenza offre maggiore chiarezza sul giudice competente a decidere le controversie relative alle anticipazioni di tesoreria, riducendo il rischio di conflitti di giurisdizione tra giudice ordinario e giudice contabile. Inoltre, evidenzia come la tutela degli equilibri finanziari degli enti locali e la corretta gestione delle risorse pubbliche costituiscano elementi centrali nella valutazione di tali rapporti.