← Indietro

Le circolari ministeriali non sono fonti di diritto

Con sentenza n. 3718 del 9 febbraio 2024 la Corte di Cassazione ha ribadito che: “le circolari ministeriali in materia tributaria non costituiscono fonte di diritti ed obblighi e, pertanto, qualora il contribuente si sia conformato ad un'interpretazione erronea fornita dall'Amministrazione finanziaria, è esclusa soltanto l'irrogazione delle relative sanzioni e degli interessi, senza alcun esonero dall'adempimento dell'obbligazione tributaria, in base al principio di tutela dell'affidamento, espressamente sancito dalla L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 10, comma 2 (c.d. statuto del contribuente; Cass., 10 giugno 2021, n. 16279, cit.)”.

Si ricorda che l’art. 10 L. 212/2000 avente ad oggetto “Tutela dell'affidamento e della buona fede. Errori del contribuente”, prescrive:

1. I rapporti tra contribuente e amministrazione finanziaria sono improntati al principio della collaborazione e della buona fede.

2. Non sono irrogate sanzioni né richiesti interessi moratori al contribuente, qualora egli si sia conformato a indicazioni contenute in atti dell'amministrazione finanziaria, ancorché successivamente modificate dall'amministrazione medesima, o qualora il suo comportamento risulti posto in essere a seguito di fatti direttamente conseguenti a ritardi, omissioni od errori dell'amministrazione stessa. Limitatamente ai tributi unionali, non sono altresì dovuti i tributi nel caso in cui gli orientamenti interpretativi dell'amministrazione finanziaria, conformi alla giurisprudenza unionale ovvero ad atti delle istituzioni unionali e che hanno indotto un legittimo affidamento nel contribuente, vengono successivamente modificati per effetto di un mutamento della predetta giurisprudenza o dei predetti atti.

3. Le sanzioni non sono comunque irrogate quando la violazione dipende da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione della norma tributaria o quando si traduce in una mera violazione formale senza alcun debito di imposta; in ogni caso non determina obiettiva condizione di incertezza la pendenza di un giudizio in ordine alla legittimità della norma tributaria. Le violazioni di disposizioni di rilievo esclusivamente tributario non possono essere causa di nullità del contratto”.


Si coglie l’occasione per sottolineare che l’art. 10, comma 2, dello Statuto dei Diritti del Contribuente è stato recentemente aggiornato dal d.lgs. 219/2023.

Riguardo i tributi unionali, infatti, non sono altresì dovuti i tributi, qualora gli orientamenti interpretativi dell'amministrazione finanziaria, conformi alla giurisprudenza unionale ovvero ad atti delle istituzioni unionali e che abbiano indotto un legittimo affidamento nel contribuente, vengano successivamente modificati per effetto di un diverso orientamento della predetta giurisprudenza o dei predetti atti (cd. overrulling). 

Si precisa, tuttavia, che come stabilito dall’art. 2, co. 1, d.lgs. 219/2023, tale integrazione si applica esclusivamente ai rapporti tributari sorti successivamente alla data di entrata in vigore del decreto ossia dopo il 18 gennaio 2024.