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Le circolari ministeriali: meri atti amministrativi.

In tema di circolari dell’amministrazione finanziaria, con Ordinanza dello scorso 12/01/2024, n. 1335, la Corte di Cassazione ha riaffermato il principio in base al quale la loro violazione non può fondare alcun motivo di ricorso per cassazione, non essendo il loro contenuto vincolante per il contribuente, ma neppure per l’organo giudicante. Di conseguenza, la loro violazione non può essere considerata al pari di una violazione di legge, da porre a fondamento di un ricorso per cassazione.

Si rammenta, infatti, che tali circolari, ma più in generale le circolari ministeriali, sono solo degli atti di indirizzo per l’amministrazione, dunque dei meri atti amministrativi.

Sul punto, la Suprema Corte si è così espressa: “la violazione di circolari ministeriali non può costituire motivo di ricorso per cassazione sotto il profilo della violazione di legge; posto che esse non contengono norme di diritto, bensì disposizioni di indirizzo uniforme interno all'Amministrazione da cui promanano. Caratteristiche, queste, che ne evidenziano la natura di meri atti amministrativi non provvedimentali, e che escludono che esse possano fondare posizioni di diritto soggettivo in capo a soggetti esterni all'Amministrazione stessa. A questa regola non si sottraggono le circolari dell'Amministrazione Finanziaria (del resto priva di poteri discrezionali nella determinazione delle imposte dovute, regolata per legge), le quali non vincolano né i contribuenti né i giudici; così da risultare, appunto, anch'esse esenti dal controllo di legittimità (Cass. n. 16612/08; n.11449/05)" (cfr. Cass., V, n. 5937/2017)”.