← Indietro

Le assunzioni delle società partecipate seguono le regole pubbliche

Le società a partecipazione pubblica sono soggette alle procedure assunzionali di cui DL 112/2008 e devono seguire le stesse regole dei concorsi pubblici nello svolgimento delle prove.

Lo ha confermato il Tribunale di Aosta con sentenza n. 41/2022, che si è soffermata anche sulle necessità che le prove siano svolte in forma anonima.

Il principio dell’anonimato delle prove scritte, che, secondo l’ormai assolutamente consolidato orientamento del Supremo Consesso amministrativo (vds. Cons. Stato, ad. plen. 20.11.2013, Pres. Giovannini, Est. Anastasi) “costituisce il diretto portato del principio costituzionale di uguaglianza nonché specialmente di quelli del buon andamento e dell’imparzialità della pubblica amministrazione, la quale deve operare le proprie valutazioni senza lasciare alcuno spazio a rischi di condizionamenti esterni e dunque garantendo la par condicio tra i candidati; tale criterio, costituendo applicazione di precetti costituzionali, assume una valenza generale ed incondizionata, mirando esso in sostanza ad assicurare la piena trasparenza di ogni pubblica procedura selettiva e costituendone uno dei cardini portanti. Qualora l’Amministrazione si scosta in modo percepibile dall’osservanza delle norme in materia di anonimato delle prove scritte di concorso, si determina una illegittimità di per se rilevante e insanabile, venendo in rilievo una condotta già ex ante implicitamente considerata come offensiva in quanto appunto connotata dall’attitudine a porre in pericolo o anche soltanto minacciare il bene protetto dalle regole stesse; mutuando la antica terminologia penalistica, può affermarsi che la violazione dell’anonimato da parte della commissione nei pubblici concorsi comporta una illegittimità da pericolo c.d. astratto e cioè un vizio derivante da una violazione della presupposta norma d’azione irrimediabilmente sanzionato dall’ordinamento in via presuntiva, senza necessità di accertare l’effettiva lesione dell’imparzialità in sede di correzione”.