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L'avviso di accertamento notificato ai soci della società cancellata

L’avviso di accertamento nei confronti della società cancellata e fallita entro l’anno va notificato ai soci e non può essere configurato soggetto passivo tributario il curatore fallimentare relativo alla società estinta e fallita entro un anno. È quanto stabilito dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 1689/2022.

Nel caso di specie, l’agenzia delle entrate notificava degli avvisi di accertamento emessi nei confronti della società ai soci della stessa che tuttavia era stata cancellata dal registro delle imprese.

La CTR del Veneto riteneva che la società suddetta, sebbene cancellata dal registro delle imprese, era stata dichiarata fallita entro l'anno dalla cancellazione e questo comportava che la sua rappresentanza doveva essere attribuita al curatore del fallimento, sicché l'Agenzia delle entrate avrebbe dovuto annullare l'avviso di accertamento notificato ai soci e riemetterlo nei confronti del fallimento.

Tuttavia, secondo gli Ermellini “a seguito dell'estinzione della società, si determina un fenomeno di tipo successorio, in virtù del quale l'obbligazione della società non si estingue ma si trasferisce ai soci, i quali ne rispondono, nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione o illimitatamente, a seconda che, pendente societate, fossero limitatamente o illimitatamente responsabili per i debiti sociali”.

Per questi motivi la Corte di Cassazione ha accolto il ricorso di Agenzia delle entrate, cassato la sentenza con rinvio alla CTR Veneto.