Lavoro straordinario si può pagare solo se è stato autorizzato preventivamente
La Corte di Cassazione, con sentenza n. 23509/2022 ha confermato che è possibile liquidare il lavoro straordinario solo è il dirigente responsabile ha preventivamente autorizzato in forma scritta lo svolgimento dello stesso. Non è sufficiente un assenso verbale preventivo, né la sottoscrizione di nulla osta sull’atto di liquidazione, né altre forme di sanatoria successive, in quanto le esigenze organizzative sono pianificate a monte.