Lavoro flessibile, possibile un nuovo motivato parametro di riferimento
La Corte Conti Marche, con delibera n. 112/2024 ha risposto a quesito in materia di lavoro flessibile.
Il Comune istante conta una popolazione di 8.062 abitanti, ha un “tetto” per il lavoro flessibile (articolo 9 comma 28 Decreto-legge 31 maggio 2010, numero 78 e relativa Legge di conversione numero 122/2010), pari a euro 10.661,00 interamente utilizzato, da anni, per coprire le spese di un dipendente part-time (12/36esimi), incaricato nel ruolo di staff del Sindaco, come previsto dall'articolo 90, commi 1 e 2, del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL).
Alla data del 31/12/2009, i dipendenti a tempo indeterminato in servizio nel Comune erano numero 59 alla data del 31 dicembre 2023 sono n. 42. L’esiguità della capacità di spesa per rapporti di lavoro flessibile e la notevole diminuzione dei dipendenti di ruolo, rende totalmente impraticabile attivare qualsiasi assunzione a tempo determinato o mediante contratti di somministrazione lavoro che risulti necessaria per svariati motivi. La mancata possibilità di utilizzare il rapporto di lavoro flessibile, inevitabilmente si riverbera sull'efficacia, efficienza e tempestività dell'azione amministrativa considerando anche che negli ultimi anni si è dovuto far fronte ad assenze lunghe, soprattutto per ragioni di salute permessi dei genitori, ex articolo 45, CCNL funzioni locali 16/11/2022.
Alla luce dei principi enunciati dalla Sezione delle Autonomie (delibere nn. 1/ 2017/QMIG e 15/2018/QMIG) e - tra gli altri - del parere della Corte dei conti, Sezione regionale Puglia, con la delibera 83/2023/PAR del 22 maggio 2023, il Comune chiede:
se risulta sussistente per questo Ente locali di ridotte dimensioni, la possibilità di adottare un provvedimento motivato nel quale fare riferimento – quale parametro utile ai fini dell'effettuazione della spesa per i rapporti di lavoro flessibile - a quella strettamente necessaria per far fronte, in via del tutto eccezionale, a servizi fondamentali del Comune, come elencati nell'articolo 14 comma 27 del citato Decreto- legge n. 78 /2010.
Il nuovo “tetto di spesa per lavoro flessibile” dovrà comunque garantire il rispetto dei presupposti stabiliti all'articolo 36 comma 2 e seguenti, del D.lgs. n. 165/2001 e della normativa contrattuale ivi richiamata, nonché dei vincoli generali previsti dall’ordinamento, al di fuori delle deroghe previste normativamente (da considerarsi tassative) per:
-gli Enti colpiti da eventi sismici (art. 22, comma 1, D.L. 50/2017, convertito in Legge
96/2017),
- le assunzioni di Assistenti sociali (art. 1, comma 200, Legge 205/2017 e art. 1, comma 801, Legge 178/2020);
- le assunzioni per consentir l’attuazione dei progetti del PNRR (art. 31-bis, Decreto-legge 152/2021, convertito in Legge 233/20021).
LA SEZIONE HA RISPOSTO IN QUESTI TERMINI. In riferimento al quesito posto dal Comune la Sezione si attiene al principio di diritto affermato dalla Corte dei conti Sezione autonomie deliberazione n. 15/2018/QMIG, e come anche deliberato dalla Sezione controllo per la Puglia con la deliberazione n. 83/2023/PAR: con riferimento al limite di spesa posto dall’art. 9, comma 28, del d.l. n. 78/2010 e in linea con il principio di diritto affermato dal giudice contabile in sede nomofilattica (Corte dei conti, Sezione delle autonomie, deliberazione n. 15/2018/QMIG), sussiste, per gli enti locali di minori dimensioni che nel 2009 abbiano sostenuto una spesa modesta per l’instaurazione di rapporti di lavoro flessibile, la possibilità di fare riferimento – quale parametro utile ai fini dell’effettuazione della stessa spesa – a quella strettamente necessaria per far fronte, in via del tutto eccezionale, a un servizio essenziale per l’ente, garantendo in ogni caso il rispetto dei presupposti stabiliti dall’art. 36, commi 2 e ss., del d.lgs. n. 165/2001 e della normativa anche contrattuale ivi richiamata, nonché dei vincoli generali previsti dall’ordinamento; ferma restando tale possibilità, le uniche deroghe possibili ai vincoli posti dall’art. 9, comma 28, del d.l. n.78/2010 sono quelle espressamente contemplate dal legislatore al fine di fronteggiare specifiche situazioni.
Ogni eventuale scelta che l’Ente intenderà adottare per la soluzione delle attività gestionali connesse alle questioni di diritto qui trattate sarà rimessa pertanto alla sua esclusiva discrezionalità e responsabilità, non potendo – si ribadisce - la Corte in sede consultiva interferire né con l’attività gestoria dell’Amministrazione né con eventuali iniziative giudiziarie che potrebbero essere intraprese da altri Uffici della Corte o da altre Magistrature.