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Lavoro flessibile, limiti di spesa

Il ricorso ad assunzioni a tempo determinato e ad altre forme di lavoro flessibile deve rispettare precisi criteri giuridici e contabili.

Il Dlgs 165/2001 prevede all’art. 36, che i contratti di lavoro a tempo determinato e flessibile possono essere stipulati soltanto per comprovate esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale. E’ prevista eccezione per i Contratti di formazione lavoro, che pur instaurando una forma di lavoro flessibile, comportano necessariamente un investimento in termini formativi, anche nella prospettiva della successiva conversione.

Il Dlgs 81/2015 prevede all’art. 23 che non possono essere assunti lavoratori a tempo determinato in misura superiore al 20 per cento (salvo deroghe CCNL) del numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al 1° gennaio dell'anno di assunzione, con un arrotondamento del decimale all’unità superiore qualora esso sia eguale o superiore a 0,5. Nel caso di inizio dell’attività nel corso dell'anno, il limite percentuale si computa sul numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al momento dell'assunzione. Per i datori di lavoro che occupano fino a cinque dipendenti è sempre possibile stipulare un contratto di lavoro a tempo determinato. Sono esclusi stagionali e sostituzioni di personale assente.


Il CCNL funzioni locali 16.11.2022 dispone all’art. 60 comma 4:

Le ipotesi di contratto a tempo determinato esenti da limitazioni quantitative, oltre a quelle individuate dal D.Lgs. n. 81/2015, sono:

a) attivazione di nuovi servizi o attuazione di processi di riorganizzazione finalizzati all’accrescimento di quelli esistenti;

b) particolari necessità di enti di nuova istituzione;

c) introduzione di nuove tecnologie che comportino cambiamenti organizzativi o che abbiano effetti sui fabbisogni di personale e sulle professionalità;

d) stipulazione di contratti a tempo determinato per il conferimento di supplenze al personale docente ed educativo degli enti locali;

e) stipulazione di contratti a tempo determinato per l’assunzione di personale da adibire all’esercizio delle funzioni infungibili della polizia locale e degli assistenti sociali;

f) personale che afferisce a progetti finanziati con fondi UE, statali, regionali o privati;

g) realizzazione di eventi sportivi o culturali di rilievo internazionale;

h) proroghe dei contratti di personale a tempo determinato interessato dai processi di stabilizzazione


L’art. 9 comma 28 DL 78/2010 convertito in Legge 122/2010 dispone che gli enti locali possono avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009, ovvero al 100 per cento in caso di rispetto del limite di spesa art. 1 commi 557-562 legge 296/2006.

Per le medesime amministrazioni la spesa per personale relativa a contratti di formazione-lavoro, ad altri rapporti formativi, alla somministrazione di lavoro, nonché al lavoro accessorio di cui all'articolo 70, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni ed integrazioni, non può essere superiore al 50 per cento di quella sostenuta per le rispettive finalità nell'anno 2009.

I limiti non si applicano, anche con riferimento ai lavori socialmente utili, ai lavori di pubblica utilità e ai cantieri di lavoro, nel caso in cui il costo del personale sia coperto da finanziamenti specifici aggiuntivi o da fondi dell'Unione europea; nell'ipotesi di cofinanziamento, i limiti medesimi non si applicano con riferimento alla sola quota finanziata da altri soggetti.

A decorrere dal 2013 gli enti locali possono superare il predetto limite per le assunzioni strettamente necessarie a garantire l'esercizio delle funzioni di polizia locale, di istruzione pubblica e del settore sociale nonché per le spese sostenute per lo svolgimento di attività sociali mediante forme di lavoro accessorio di cui all'articolo 70, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.

Sono in ogni caso escluse da tali limitazioni le spese sostenute per le assunzioni a tempo determinato ai sensi dell'articolo 110, comma 1, del Tuel.


La norma dispone che "Tali limitazioni non si applicano agli enti locali in regola con l'obbligo di riduzione delle spese di personale di cui ai commi 557 e 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e nel rispetto della disciplina in materia di spesa per il personale. Resta fermo che comunque la spesa complessiva non può essere superiore alla spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009". Quindi il limite del 100% spesa impegnata anno 2009 non può essere derogato.


Ai fini dell’applicazione dei limiti di cui art. 9 comma 28 DL 78/2010 non rilevano le disposizioni di cui al D.M. 17 marzo 2020, le cui percentuali massime annuali di incremento della spesa di personale riguardano solo le assunzioni a tempo indeterminato, percentuali massime che non si applicano più a decorrere dal 2025.


Il mancato rispetto dei limiti di cui sopra costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale. Per le amministrazioni che nell’anno 2009 non hanno sostenuto spese per le finalità previste ai sensi del presente comma, il limite di cui al primo periodo è computato con riferimento alla media sostenuta per le stesse finalità nel triennio 2007-2009


IL CALCOLO dei limiti di spesa considera le seguenti voci di personale:

Tempo determinato

Ex Co.co.co.

Contratti formazione lavoro

Altri rapporti formativi

Somministrazione di lavoro

Lavoro accessorio (voucher)

Convenzioni


SONO COMPRESE NEL CALCOLO:

le spese sostenute per incarichi dirigenziali a contratto ex art. 110, comma 2 Tuel;

le spese sostenute per gli uffici di staff degli organi di vertice dell’amministrazione ex art. 90 Tuel;

le spese sostenute per personale utilizzato in posizione di comando;

le spese sostenute per personale utilizzato in convenzione ai sensi dell’art. 14 del CCNL 22/01/2004;

le spese sostenute per personale utilizzato in convenzione ex art. 1, comma 124 Legge 145/2018


SONO ESCLUSE DAL CALCOLO:

le spese sostenute per incarichi dirigenziali a contratto conferiti ex art. 110, comma 1 Tuel;

le spese di personale sostenute in forza di convenzioni sottoscritte ex art. 30 Tuel per la gestione associata dei servizi;

le spese per personale integralmente finanziato con contributi comunitari o privati;

le spese di personale per le funzioni elettorali interamente a carico di altre pubbliche amministrazioni;

le spese per assunzioni a tempo determinato per la tutela e lo sviluppo dei beni culturali.