← Indietro

Lavoro agile e lavoro da remoto, buono pasto

ARAN ha risposto al seguente quesito: è possibile l'erogazione del buono pasto ai dipendenti ammessi alla fruizione del lavoro agile?

RISPOSTA:

Si premette che:

- in occasione della sessione negoziale 2019-2021, nei CCNL dei comparti Funzioni centrali, Sanità e Funzioni Locali è stata introdotta la regolamentazione del “Lavoro a distanza” con la previsione di specifiche clausole relative al lavoro agile (ex L. n. 81/2017) e a quello da remoto;

- come ribadito dal Dipartimento della Funzione con nota DFP-0047621-P-10/06/2022 "...le amministrazioni devono assumere le decisioni più opportune in relazione all’attivazione o meno dei buoni pasto sostitutivi, alle conseguenti modalità di erogazione degli stessi, nonché all’attivazione di adeguate misure volte a garantire la verifica di tutte le condizioni e dei presupposti che ne legittimano l’attribuzione ai lavoratori, nel rispetto del vigente quadro normativo e contrattuale".

Atteso che la disciplina contrattuale definisce il "lavoro agile" come una modalità di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato, disciplinata da ciascun Ente con proprio Regolamento ed accordo tra le parti, anche con forme di organizzazione per fasi, cicli e obiettivi e senza precisi vincoli di orario o di luogo di lavoro, mentre il "lavoro da remoto" come una modalità di esecuzione con innanzitutto un vincolo di luogo e anche di tempo, si ritiene che solo nel caso di lavoro da remoto, comportando questo un vincolo di tempo e di luogo, sia riconoscibile il buono pasto.

Ricordiamo che:

Lo SMART WORKING è una modalità di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato caratterizzato dall’assenza di vincoli orari o spaziali e un’organizzazione per fasi, cicli e obiettivi, stabilita mediante accordo tra dipendente e datore di lavoro; una modalità che aiuta il lavoratore a conciliare i tempi di vita e lavoro e, al contempo, favorire la crescita della sua produttività.

Il TELELAVORO prevede, come lo smart working, la necessità di ricorrere a strumenti e tecnologie per permettere al lavoratore di svolgere il proprio compito anche al di fuori dell’ufficio. Tuttavia, il dipendente indica, in maniera precisa, qual è il luogo extra ufficio dove vuole svolgere l’attività lavorativa, e il dipendente indica anche qual è la fascia oraria nella quale lavorerà. La scelta sia del luogo sia della fascia oraria conseguono ad un accordo tra il dipendente e il datore di lavoro.

Il LAVORO AGILE è una modalità di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato stabilita mediante accordo tra le parti, anche con forme di organizzazione per fasi, cicli e obiettivi e senza precisi vincoli di orario o di luogo di lavoro, con il possibile utilizzo di strumenti tecnologici per lo svolgimento dell’attività lavorativa. Quindi il lavoro agile coincide con lo smart working.

Nel LAVORO DA REMOTO, il dipendente lavora da casa, ma è tenuto a rispettare gli orari stabiliti dal datore di lavoro pubblica amministrazione e deve quindi essere sempre reperibile.