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Lavoro agile e buono pasto

La Corte dei Conti Lombardia, con deliberazione n. 118/2020, ha risposto al seguente quesito del Comune istante in materia di lavoro agile: in considerazione delle peculiari modalità di svolgimento della prestazione lavorativa, che prevedono una distribuzione flessibile del tempo di lavoro, nella definizione dell'atto interno di regolazione del lavoro agile, le amministrazioni debbano escludere il riconoscimento del buono pasto oppure se sia legittimo prevederne l'erogazione, nelle sole giornate in cui viene riconosciuto anche al personale dipendente che svolge la propria attività in presenza, in conformità a quanto previsto dagli artt. 45 e 46 del CCNL 14.9.2000 (rientro pomeridiano) e secondo i principi stabiliti dalla L. 81/2017.

La questione – rileva la Corte dei Conti - si riferisce alla riconoscibilità della corresponsione di buoni pasto a dipendenti che svolgano l’attività lavorativa dal proprio domicilio. Il diritto al buono pasto è regolato dal CCNL del 14 settembre 2000 – comparto regioni e autonomie locali, segnatamente dagli articoli 45 e 46, e l’interpretazione di dette norme dovrebbe incrociarsi con la definizione di lavoro agile regolato dalla legge 22 maggio 2017, n.81, come menzionato nella richiesta di parere. Trattasi di materia rimessa alla giurisdizione del giudice del lavoro (sulla specifica problematica oggetto del quesito cfr. Tribunale di Venezia, decreto n. 3453 dell’8/7/2020).

La Corte, non può quindi pronunciarsi su detta problematica, in quanto, come affermato dalla Sezione delle Autonomie nella recente deliberazione n. 24/SEZAUT/2019/QUIMIG, “appare opportuno ribadire che la funzione consultiva di questa Corte non può espletarsi in riferimento a quesiti che riguardino comportamenti amministrativi suscettibili di valutazione della Procura della stessa Corte dei conti o di altri organi giudiziari, al fine di evitare che i pareri prefigurino soluzioni non conciliabili con successive pronunce dei competenti organi della giurisdizione (ordinaria, amministrativa, contabile o tributaria).”

Nello specifico, poi, l’interpretazione delle norme contrattuali è preclusa alle Sezioni della Corte come ribadito dalla deliberazione delle Sezioni Riunite in sede di controllo n. 56/2011, in quanto questa interpretazione “rientra nelle funzioni che il legislatore ha attribuito all’ARAN” (cfr. l’art. 46 del d.lgs. n. 165/2001), ed è giurisprudenza consolidata della Corte escludere dalle competenze consultive di una Sezione della Corte stessa l’interpretazione di disposizioni di CCNL (ex multis deliberazione n. 97/2020/PAR della Sezione Regionale di controllo per la Campania, e deliberazione n. 23/2020/PAR della Sezione Regionale di Controllo per l’Abruzzo).