Lavori per la realizzazione di impianti fotovoltaici – requisiti per la partecipazione alla gara
L’ANAC rilasciando con delibera n. 122 del 13 marzo 2024 un parare di precontenzioso, ha ritenuto non motivata e non conforme alla normativa, in quanto restrittiva della partecipazione, la clausola del bando per l’affidamento della costruzione di impianti fotovoltaici con cui viene richiesto il possesso di una determinata qualificazione, escludendo la partecipazione degli operatori economici in possesso di altra qualificazione la quale, tuttavia, risulta nei fatti più attinente all’oggetto dell’appalto.
In particolare, l’Autorità è stata chiamata a rispondere in relazione alla contestazione di un operatore economico ad un bando di gara attinente l’affidamento di lavori per la realizzazione di nuovi impianti fotovoltaici sugli edifici comunali nella parte in cui prevede, quale requisito di partecipazione, il possesso della categoria SOA OG11 - denominata “Impianti tecnologici” e riguardante la fornitura, l’installazione, la gestione e la manutenzione di un insieme di impianti tecnologici tra loro coordinati e interconnessi funzionalmente, non eseguibili separatamente - in luogo della categoria OG9 ritenuta maggiormente rispondente all’oggetto dell’appalto essendo denominata “Impianti per la produzione di energia elettrica” e riguardante “la costruzione, la manutenzione, o la ristrutturazione degli interventi puntuali che sono necessari per la produzione di energia elettrica, completi di ogni connessa opera muraria, complementare o accessoria, puntuale o a rete, nonché di tutti gli impianti elettromeccanici, elettrici, telefonici, ed elettronici, necessari in termini di funzionamento, informazione, sicurezza e assistenza”. Il medesimo operatore economico rappresentava di essere qualificato per l’appena citata categoria OG9 con specifica competenza nell’installazione di impianti fotovoltaici.
L’ANAC ha osservato che dalla semplice lettura del bando di gara “non vi è dubbio alcuno sul fatto che la prestazione principale riguardi la costruzione di nuovi impianti fotovoltaici, vale a dire di impianti per la produzione di energia elettrica” e che solo tra le migliorie valutabili ai fini dell’attribuzione del punteggio viene presa in considerazione l’esecuzione di lavorazioni ulteriori sull’impianto elettrico interno ed alla luce di ciò “la categoria attinente alla prestazione principale dei lavori oggetto dell’appalto è pertanto identificabile nella OG9, mentre la categoria OG11 potrà essere valutata, nell’esercizio della discrezionalità della stazione appaltante, quale ulteriore categoria scorporabile”.
L’Autorità ha quindi ritenuto non rispondente alla normativa la clausola del bando per l’affidamento della costruzione di impianti fotovoltaici che richiede il possesso della qualificazione SOA OG11 escludendo la partecipazione degli operatori economici in possesso della categoria SOA OG9 ed ha intimato alla Stazione Appaltante di “modificare e pubblicare nuovamente il bando di gara richiedendo, quale requisito di partecipazione, il possesso della categoria OG9 per la prestazione principale, ed eventualmente individuare la prestazione secondaria e la relativa categoria scorporabile”.
Si riporta per completezza la massima indicata dall’ANAC in epigrafe al parare esame:
“Quando oggetto dell’appalto è la realizzazione di nuovi impianti fotovoltaici sugli edifici comunali, la categoria SOA attinente alla prestazione principale dei lavori è identificabile nella OG9. La previsione, all’interno del bando, del possesso della sola categoria OG11 in ragione della esigenza di eseguire anche migliorie sugli impianti interni, è restrittiva della partecipazione”.