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Lavori di somma urgenza e PNRR, la Corte Conti invita alla prudenza

La Corte Conti Emilia Romagna, con delibera n. 11/2024 ha invitato a contenere il ricorso all’istituto della somma urgenza anche in caso di calamità.

La procedura per il riconoscimento dei debiti fuori bilancio per lavori di somma urgenza deve seguire precisi tempi e condizioni procedurali: diversamente opinando, può aver luogo la vulnerazione degli equilibri di bilancio.

La sezione ricorda che sono state introdotte deroghe normative per affrontare l'emergenza, rappresentate in delibera, con l'applicazione delle regole del nuovo Codice degli appalti e l'estensione dei termini per la regolarizzazione dei lavori pubblici di somma urgenza. Sul punto, la Sezione, pur rappresentando che – nonostante l’emergenza – il saldo di cassa al 31 dicembre 2023 è indicativo di un mantenimento degli equilibri finanziari dell'Ente, per un indispensabile scrutinio della fattispecie ha richiesto al Comune una relazione sulla gestione del sistema dei controlli interni riguardo al contesto emergenziale, e all’Organo di revisione una relazione illustrante gli esiti del controllo a campione effettuato, ai sensi dell’art. 239 c. 1 lett. c) del TUEL, sulle poste di spesa emergenziale, evidenziando altresì negli stessi atti - analiticamente e dettagliatamente - la sussistenza o meno dei presupposti previsti dalla normativa, distinguendo in seno a queste tra debiti fuori bilancio e spese di somma urgenza.

Per quanto concerne la seconda tematica, relativa alle risorse finanziarie derivanti dal PNRR, la Sezione ha posto evidenza ai profili delle tracciabilità, della perimetrazione, della definizione del cronoprogramma e della rendicontazione delle opere finanziate dal PNRR. In merito ai profili elencati, il Collegio ha sottolineato l'importanza di garantire la tracciabilità e la perimetrazione delle operazioni contabili relative al PNRR, conformemente all'art. 9, c. 4, del D.L. n. 77 del 2021. Questo principio è ribadito anche dalla circolare n. 29 del 2022 del Ministero dell'economia e finanze. Inoltre, gli enti territoriali sono tenuti ad accendere appositi capitoli all'interno del piano esecutivo di gestione o del bilancio finanziario gestionale per individuare le entrate e le uscite relative al finanziamento specifico del PNRR.

Ulteriormente, viene evidenziata la rilevanza del ruolo svolto dall'Organo di revisione nella corretta gestione delle risorse PNRR e nella verifica della loro tracciabilità e perimetrazione. Vengono, poi, fornite indicazioni dettagliate sulla gestione e la rendicontazione delle risorse PNRR, inclusi i requisiti per l'inserimento dei riferimenti al Codice unico di progetto (CUP) e al Codice identificativo di gara (CIG) negli atti amministrativi e nei documenti di pagamento. Viene esplicitato come le risorse PNRR possono essere utilizzate e contabilizzate dagli enti territoriali, con particolare attenzione alla programmazione delle spese, alla gestione di cassa e agli anticipi di finanziamento. Infine, la Sezione ha sottolineato l'importanza del controllo e del monitoraggio costante dell'avanzamento finanziario e procedurale degli interventi finanziati dal PNRR, utilizzando la piattaforma ReGiS per garantire la trasparenza e il presidio delle attività.