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Lavori di privati finanziati con soldi pubblici: il parere del MIT

Come noto la disposizione contenuta nell’articolo 1 comma 2 lettera a) del previgente Codice degli Appalti (D.lgs. 50/2016), nel delineare l’ambito di applicazione del Codice stesso, tra gli altri includeva i contratti relativi a “appalti di lavori, di importo superiore ad 1 milione di euro, sovvenzionati direttamente in misura superiore al 50 per cento da amministrazioni aggiudicatrici” nei casi in cui tali appalti riguardassero lavori di genio civile o lavori di edilizia relativi a ospedali, impianti sportivi, ricreativi e per il tempo libero, edifici scolastici e universitari e edifici destinati a funzioni pubbliche.

Nel Nuovo Codice (D. Lgs 36/2023) non sussiste un’analoga disposizione e, pertanto, ci si domandava se l’appena citato D.lgs. dovesse essere applicato agli appalti relativi lavori da effettuati da parte di soggetti privati finanziati in misura preponderante da soggetti pubblici.

Si ricorda che sul punto è intervenuto il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT) il quale, con parere n. 2268 del 31 agosto 2023, ha specificato che in assenza nel Nuovo Codice di una disposizione come quella contenuta nell’articolo 1 comma 2 lettera a) del D.lgs. 50/2016 trova applicazione l’art. 13 lett. a) della direttiva appalti 2014/24/UE, pertanto, è applicabile il nuovo codice con una diversa soglia, in particolare, non più 1 milione ma quella di rilevanza europea.

Il MIT nel medesimo parere specifica, inoltre, che se l’aggiudicazione è relativa a lavori rientranti nei casi di cui all’art. 13 comma 7 D.lgs. 36/2023 e cioè “lavori pubblici da realizzarsi da parte di soggetti privati, titolari di permesso di costruire o di un altro titolo abilitativo, che assumono in via diretta l'esecuzione delle opere di urbanizzazione a scomputo totale o parziale del contributo previsto per il rilascio del permesso, ai sensi dell'articolo 16, comma 2, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e dell'articolo 28, comma 5, della legge 17 agosto 1942, n. 1150, ovvero eseguono le relative opere in regime di convenzione” trova applicazione, naturalmente, il codice stesso e, come precisato nell’articolo, l'allegato I.12 del Nuovo Codice in cui vengono individuate le modalità di affidamento delle opere di urbanizzazione a scomputo del contributo di costruzione.

Il MIT, infine, evidenza che ex articoli 62 comma 17 del D.lgs. 36/2023 e 2 comma 2 dell’Allegato II.4 del medesimo D.lgs., “le norme sulla qualificazione non trovano applicazione nei confronti dei soggetti privati tenuti all’osservanza delle disposizioni del codice”, pertanto, il soggetto privato pur dovendo sottostare alla normativa codicistica non dovrà essere qualificato ai sensi dell’art. 62 del D. lgs. 36/2023.RR