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L'avanzo libero per il caro bollette

L’art. 40 comma 4 del DL 50/2022 dispone: “In via eccezionale e limitatamente all'anno 2022, in considerazione degli effetti economici della crisi ucraina e dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, gli enti locali possono approvare il bilancio di previsione con l'applicazione della quota libera dell'avanzo, accertato con l'approvazione del rendiconto 2021”.

Ci si chiede se la norma, in deroga rispetto all’art. 187 comma 2 Tuel, può essere utilizzata anche dagli enti locali che hanno già approvato il bilancio 2022-2024.

A nostro avviso la risposta non può che essere positiva; tutti gli enti locali sia quelli che devono ancora approvare il bilancio di previsione 2022-2024, sia quelli che l’hanno già approvato possono utilizzare la quota di avanzo libera derivante dal rendiconto 2021 per finanziare le maggiori spese derivanti dal caro bollette e dall’emergenza Covid.

La ratio della norma non può che essere quella, anche perché non avrebbe senso approvare una norma così importante per pochi enti locali che approveranno il bilancio di previsione nei prossimi 12 giorni. E’ una deroga per tutti. L’interpretazione della norma non può essere solo letterale.

Non è un caso che la Nota illustrativa al DL 50/2022 relativa al comma 4 art. 40 rilevi che “la norma consente In via eccezionale e limitatamente all'anno 2022, in considerazione degli effetti economici della crisi ucraina e dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, agli enti locali di utilizzare la quota libera dell'avanzo, accertato con l'approvazione del rendiconto 2021”.

Analizzando le altre norme e i principi contabili, poi si comprende che la deroga per i Comuni che devono ancora approvare il bilancio apre necessariamente le porte anche agli enti che l’hanno già approvato. Non per nulla anche in un altro caso, quello relativo all’avanzo vincolato presunto, il principio contabile applicato, al paragrafo 9.2.5 considera in modo sequenziale la deroga per gli enti locali che devono approvare il bilancio e per quelli che l’hanno già approvato. In particolare:

“Non è conforme ai precetti dell’art. 81, quarto comma, della Costituzione realizzare il pareggio di bilancio in sede preventiva, attraverso l’utilizzo dell’avanzo di amministrazione non accertato e verificato a seguito della procedura di approvazione del bilancio consuntivo dell’esercizio precedente (sentenza n. 70/2012 della Corte costituzionale).

Tuttavia, in occasione dell’approvazione del bilancio di previsione, e con successive variazioni di bilancio, è consentito l’utilizzo della quota del risultato di amministrazione presunto costituita dai fondi vincolati, e dalle somme accantonate risultanti dall’ultimo consuntivo approvato, secondo le modalità di seguito riportate”.

Dunque rispetto a quanto disposto dall’art. 187 comma 2 Tuel:

  1. La quota libera dell'avanzo di amministrazione dell'esercizio precedente, accertato ai sensi dell'articolo 186 e quantificato ai sensi del comma 1, può essere utilizzato con provvedimento di variazione di bilancio, per le finalità di seguito indicate in ordine di priorità:

a) per la copertura dei debiti fuori bilancio;

b) per i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio di cui all'articolo 193 ove non possa provvedersi con mezzi ordinari;

c) per il finanziamento di spese di investimento;

d) per il finanziamento delle spese correnti a carattere non permanente;

e) per l'estinzione anticipata dei prestiti. Resta salva la facoltà di impiegare l'eventuale quota del risultato di amministrazione "svincolata", in occasione dell'approvazione del rendiconto, sulla base della determinazione dell'ammontare definitivo della quota del risultato di amministrazione accantonata per il fondo crediti di dubbia esigibilità, per finanziare lo stanziamento riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità nel bilancio di previsione dell'esercizio successivo a quello cui il rendiconto si riferisce. Nelle operazioni di estinzione anticipata di prestiti, qualora l'ente non disponga di una quota sufficiente di avanzo libero, nel caso abbia somme accantonate per una quota pari al 100 per cento del fondo crediti di dubbia esigibilità, può ricorrere all'utilizzo di quote dell'avanzo destinato a investimenti solo a condizione che garantisca, comunque, un pari livello di investimenti aggiuntivi.

La nuova norma consente di mettere al primo posto le esigenze conseguenti la crisi pandemica e internazionale, ma di fatto non si possono certo trascurare le più generali esigenze di equilibrio di bilancio, che sono proprio messe in discussione dagli aumenti relativi al caro bollette.

Di certo però ci si deve fermare di fronte all’ente in anticipo di tesoreria ex art. 222 Tuel o in anticipo di cassa ex art. 195 Tuel; la norma non consente di superare anche questo limite, dettato dall’art. 187 comma 3bis Tuel (L'avanzo di amministrazione non vincolato non può essere utilizzato nel caso in cui l'ente si trovi in una delle situazioni previste dagli articoli 195 e 222, fatto salvo l'utilizzo per i provvedimenti di riequilibrio di cui all'articolo 193). In tale caso occorrerà dichiarare lo squilibrio per poter applicare l’avanzo libero.