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L'avanzo libero non è l'utile di esercizio, no all'utilizzo espansivo

Sull’applicazione dell’avanzo libero “in deroga” ex art. 1 comma 775 Legge 197/2022 emerge qualche eccessiva e fantasiosa interpretazione. Andiamo subito sul concreto: cosa dice la norma e cosa non deve comunque finanziaria l’avanzo libero “in deroga”.

La norma dispone: “In via eccezionale e limitatamente all'anno 2023, in considerazione del protrarsi degli effetti economici negativi della crisi ucraina, gli enti locali possono approvare il bilancio di previsione con l'applicazione della quota libera dell'avanzo, accertato con l'approvazione del rendiconto 2022. A tal fine il termine per l'approvazione del bilancio di previsione per il 2023 è differito al 30 aprile 2023”.

Cosa non deve coprire l’avanzo libero: qualunque spesa corrente permanente (divieto assoluto), ma neppure tutte le spese per energia elettrica e gas 2023. Solo l’aumento di spesa (dimostrato) tra il 2019 e 2023. A conferma di ciò, si richiama la delibera Corte Conti Veneto n. 111/2022.

Circa il profilo costituzionale dell’avanzo, si richiama la pronuncia Corte Costituzionale n. 167/2021 in merito all’utilizzo dell’avanzo libero per i l’emergenza Covid.

La disposizione, che consente, per il 2020, di destinare l’avanzo disponibile alla copertura finanziaria delle minori entrate dovute alle deliberazioni comunali di riduzione ed esenzione di TARI, TOSAP e COSAP, è inquadrabile nella materia «armonizzazione dei bilanci pubblici», atteso che, come questa Corte ha già avuto modo di affermare, a tale ambito è riconducibile la disciplina della destinazione della quota libera dell’avanzo di amministrazione (sentenza n. 78 del 2020).

La giurisprudenza costituzionale ha altresì evidenziato che l’avanzo “libero” «non può essere inteso come una sorta di utile di esercizio, il cui impiego sarebbe nell’assoluta discrezionalità dell’amministrazione. Anzi, l’avanzo di amministrazione “libero” delle autonomie territoriali è soggetto a un impiego tipizzato» (sentenza n. 138 del 2019).

Infatti, l’art. 42, comma 6, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), per le Regioni, e l’art. 187, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali), per gli enti locali, stabiliscono, in maniera sostanzialmente coincidente, i possibili impieghi della quota libera dell’avanzo di amministrazione e il relativo ordine di priorità. In particolare, specificamente per gli enti locali, essi consistono: 1) nella copertura dei debiti fuori bilancio; 2) nella salvaguardia degli equilibri di bilancio di cui all’art. 193 del d.lgs. n. 267 del 2000, ove non possa provvedersi con mezzi ordinari; 3) nel finanziamento delle spese di investimento; 4) nel finanziamento delle spese correnti a carattere non permanente; 5) nell’estinzione anticipata dei prestiti.

Tale ordine viene temporaneamente derogato dall’art. 109, comma 2, del d.l. n. 18 del 2020, come convertito, che, mantenendo solo le priorità relative alla copertura dei debiti fuori bilancio e alla salvaguardia degli equilibri di bilancio, consente agli enti locali l’impiego della quota libera dell’avanzo di amministrazione per finanziare le spese correnti connesse all’emergenza sanitaria con precedenza rispetto al finanziamento di quelle di investimento.