L'autotutela nella pubblica amministrazione: una facoltà
Pubblichiamo una nota dell'avv. Maurizio Lucca, Segretario generale enti locali, in tema L’autotutela della PA: una facoltà
Il potere di riesame nel modello previsto dall’art. 21 - nonies, Annullamento d’ufficio, della n. 241/1990, consente alla PA di annullare d’ufficio (da parte dell’organo che ha emanato l’atto, il principio del contrarius actus, o nei casi previsti per legge) il provvedimento, «sussistendone le ragioni di interesse pubblico, entro un termine ragionevole, comunque non superiore a dodici mesi dal momento dell’adozione dei provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici, inclusi i casi in cui il provvedimento si sia formato» mediante silenzio, avendo cura di valutare gli «interessi dei destinatari e dei controinteressati», qualora non si ritenga di procedere con la convalida, «sussistendone le ragioni di interesse pubblico ed entro un termine ragionevole».
Il comma 2 bis del cit. articolo, attribuisce la facoltà (non un obbligo) alla PA di intervenire oltre il termine di dodici mesi in presenza di «provvedimenti amministrativi conseguiti sulla base di false rappresentazioni dei fatti o di dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell’atto di notorietà false o mendaci per effetto di condotte costituenti reato, accertate con sentenza passata in giudicato», fatta salva in ogni caso (ossia, indipendentemente dall’annullamento) dell’applicazioni:
- delle sanzioni penali;
- delle sanzioni previste dal capo VI del Testo unico della documentazione amministrativa (ex DPR 445/2000).