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L’autorizzazione al dipendente per incarichi esterni non può essere data ora per allora

La Corte di Cassazione, con sentenza sez. II 2/9/2020 n. 18206, ha sancito che l’autorizzazione "ora per allora" non è applicabile agli incarichi extraistituzionali dei dipendenti pubblici.

Con il motivo di ricorso, la Agenzia ricorrente lamenta la «Violazione e falsa applicazione dell'art. 53, commi 7 e 9 del D. Lgs. n. 165/2001, in combinato disposto con gli artt. 97 e 98 Cost., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.», per avere il Tribunale affermato che l'autorizzazione postuma esclude l'illiceità della condotta del professore universitario incaricato e della controricorrente. In particolare, la ricorrente contesta l'affermazione della sentenza, secondo cui nel panorama normativo generale caratterizzato dalla evoluzione legislativa in atto e tenendo conto dei principi cui essa è ispirata sia difficile negare (tanto più che la ratio della autorizzazione in esame è quella dell'accertamento della compatibilità in concreto dell'esercizio del diritto, preesistente, del privato con l'interesse pubblico) che tale verifica non possa essere compiuta, anzi più a ragion veduta, anche ex post, con effetti analoghi, in ordine alla liceità del relativo svolgimento dell'attività da parte del dipendente, alla autorizzazione da questi acquisita ex ante. Il motivo è fondato.