L'attività d'impresa negli enti privi di scopo di lucro
All’interno del giudizio di parifica emesso in relazione al Rendiconto della Regione Campania (Corte dei Conti Campania, deliberazione n. 305/2023/PARI), la competente sezione regionale di controllo della Corte dei Conti ha offerto un breve excursus su organismi partecipati, non aventi finalità di lucro, che svolgano attività d’impresa. In particolare, è stato evidenziato come non vi sia “alcun dubbio in dottrina e giurisprudenza circa la possibilità per le associazioni e fondazioni di esercitare attività di impresa, né vi sono preclusioni circa la costituzione di società o circa l’acquisto di partecipazioni azionarie, con il solo limite del divieto del lucro soggettivo. L’esercizio dell’impresa può presentare carattere strumentale rispetto allo svolgimento di attività ulteriori ma può anche costituire l’oggetto esclusivo o comunque principale dell’associazione o della fondazione; addirittura, in questo caso, secondo la giurisprudenza, troverà applicazione la disciplina dell’imprenditore commerciale (artt. 2188 – 2221 c.c.) (Cass. Civ., n. 8374/2000).
La giurisprudenza ha finanche contemplato l’ipotesi in cui l’amministrazione del patrimonio della fondazione o lo svolgimento dell’attività di impresa richieda la creazione di appositi organi di gestione o di una distinta fondazione che si occupi di detta gestione. Si è in presenza, in tale ultimo caso, di una fondazione holding, che ha per oggetto l’amministrazione del patrimonio di altro ente non lucrativo con l’obbligo di devolvere le rendite ad altra fondazione, che utilizzerà tali proventi nel perseguimento degli scopi statutari. Ad ogni modo, allorché la holding non si limiti ad amministrare il patrimonio di altra fondazione, ma lo utilizzi per l’esercizio di un’impresa commerciale, si sarà in presenza di un ente avente ad oggetto l’esercizio di un’impresa commerciale, con conseguente necessaria applicazione dello statuto dell’imprenditore commerciale.
In definitiva, il criterio che meglio definisce il confine tra fondazione e società è quello incentrato sulla distribuzione degli utili, esclusa nelle organizzazioni non lucrative, prevista come evento periodico e fisiologico nelle società”.