← Indietro

L’assorbimento del disavanzo deve avvenire necessariamente nel triennio

La Corte dei Conti del Piemonte, con delibera n. 8/2023 ha precisato che l'art. 188, D.lgs. 267/2000, ultimo periodo, prevede che l'eventuale ulteriore disavanzo formatosi nel corso del periodo considerato nel piano di rientro deve essere coperto non oltre la scadenza del piano di rientro in corso; tale regola è richiamata dal punto 9.2.26 dei principi contabili 4/2 allegati al D.lgs. 118/2011. Ne deriva che qualora l'Ente, nella vigenza di un piano di rientro triennale, maturi un ulteriore disavanzo rispetto a quello considerato nel piano, debba obbligatoriamente assorbire detto maggior disavanzo nel periodo considerato nel piano di rientro in corso, rimodulando le quote annuali da recuperare. Non è, infatti, consentito predisporre un nuovo piano di rientro triennale che ecceda i limiti temporali previsti dal piano originario.