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L’assorbimento anticipato del disavanzo da riaccertamento straordinario richiede specifica delibera

La Corte Conti Sardegna, con delibera n. 24/2024, ha evidenziato che l’assorbimento anticipato del disavanzo da riaccertamento straordinario richiede specifica delibera di consiglio con parere dell’organo di revisione.

In particolare la sezione ha scritto che “ove l’ente intenda modificare le tempistiche con cui ha, in precedenza, deciso di recuperare il maggior disavanzo derivante dal riaccertamento straordinario dei residui, dovrà adottare, nel rispetto del principio del contrarius actus, apposita delibera – corredata dal parere dell’organo di revisione – da cui emerga l’avvenuto recupero anticipato del disavanzo da riaccertamento straordinario, con espressa indicazione delle entrate utilizzate per la copertura, ai fini della sua riduzione o azzeramento, in applicazione della disciplina prevista dall’art. 3 del d.lgs. n. 118/2011 e dell’art. 2 del D.M. 2 aprile 2015 (in tal senso v. anche Sezione del controllo Lazio deliberazione n. 43/2021/PRSE). Ciò posto, la Sezione sottolinea al Comune la necessità di adottare un provvedimento apposito che certifichi l’ammortamento anticipato del disavanzo e le misure adottate in concreto per il suo raggiungimento, dando conto del nesso causale fra i due profili”.