L'assestamento generale non è prorogato
L’art. 175 comma 8 del Tuel prevede che "mediante la variazione di assestamento generale, deliberata dall'organo consiliare dell'ente entro il 31 luglio di ciascun anno, si attua la verifica generale di tutte le voci di entrata e di uscita, compreso il fondo di riserva ed il fondo di cassa, al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio".
Il DL 34/2020 nella versione emendata per la conversione in legge, prevede il rinvio al 30 settembre 2020 della salvaguardia equilibri finanziario 2020-2021-2022, ma nulla dispone in materia di assestamento generale, che quindi rimane confermato al 31 luglio 2020. Come noto, l'assestamento generale di bilancio richiede la verifica degli equilibri aggiornati in fase di previsione e a nostro parere è cosa positiva prevedere due differenti date per salvaguardia e assestamento generale, posto che le due finalità dei due provvedimenti sono completamente diverse e che invece tendono spessdo a confondersi, fino al punto di portare molti enti locali ad effettuare una sola delibera (salvaguardia equilibri e assestamento).
E’ comunque da evidenziare che l’assestamento generale del bilancio, a differenza della delibera di salvaguardia equilibri, non è obbligatorio e che l’ente locale può effettuare variazioni di bilancio generali fino al 30 novembre 2020, oltre ad alcune specifiche variazioni di cui art. 175 comma 3 Tuel, anche durante il mese di dicembre 2020