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L'assenza di controllo pubblico congiunto va motivata

La Corte dei Conti Umbria, con delibera n. 149/2024 ha affrontato il tema delle partecipazioni societarie frammentate e relativa configurazione di controllo pubblico, su cui le opinioni Corte dei Conti divergono.

In merito, la Sezione regionale di controllo per la Toscana, con la deliberazione n. 9/2023/VSG, si è espressa nei seguenti termini: “Alla luce delle considerazioni che precedono, deve ritenersi che, nelle società con un capitale pubblico frammentato, la circostanza che una o più amministrazioni pubbliche dispongano, in assemblea ordinaria, dei voti previsti dall’art. 2359 c.c. costituisce un “indice presuntivo” della sussistenza di una situazione di controllo pubblico; tale situazione richiede però di essere ulteriormente accertata, specialmente in presenza di partecipazioni “private”, al fine di vagliare se la dinamica societaria, nelle sue scelte strategiche e gestionali, sia condizionata, rectius subisca, un’influenza dominante, da parte dei soci privati o di alcuni soci pubblici e privati (cfr. in tal senso Sezione regionale di controllo per la Toscana, deliberazioni n. 13/2022/VSG, n. 68/2022/VSG e n. 69/2022/VSG” nonché, in tema, la sentenza n. 78/2023 T.A.R. Emilia Romagna).

Con riferimento, al provvedimento di razionalizzazione adottato, la Sezione Umbria ritiene che l’eventuale adesione alla predetta linea interpretativa implichi, a maggior ragione, la necessità che l’Ente fornisca una adeguata motivazione anche in punto di fatto, al fine di assicurare che il Comune abbia ritenuto l’inesistenza del controllo pubblico a seguito di adeguata istruttoria sorretta da idonee motivazioni logico giuridiche correlate alla situazione fattuale della singola società partecipata.

La Sezione, infatti, evidenzia che gli indirizzi ermeneutici da ultimo richiamati, implicando la valutazione della situazione fattuale della società partecipata rispetto al mero dato emergente dall’entità delle partecipazioni detenute da pubbliche Amministrazioni, impongono una scrupolosa attività istruttoria da parte dell’Ente, che necessita peraltro di adeguata verifica in sede di controlli interni sulle partecipazioni, volta ad assicurarne l’effettività e l’adeguatezza.