L'anticipo di liquidità non può finanziare debiti
La Corte Costituzionale, con sentenza n. 224/2023 ha sancito che il fondo di rotazione non può finanziare debiti. Le norme impugnate sono l’art. 43, c. 1° e 2°, del decreto-legge 12/09/2014, n. 133, convertito nella legge 11/11/2014, n. 164 e dell'art. 53, c. 4°, del decreto-legge 14/08/2020, n. 104, convertito nella legge 13/10/2020, n. 126.
Oggetto dell’intervento della Corte Costituzionale è stata la facoltà degli enti locali, che hanno deliberato il ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale, di prevedere le risorse del Fondo di rotazione tra le misure di cui alla lett. c) del c. 6 dell'art. 243-bis del Tuel.
Le le anticipazioni di liquidità – ha rilevato la Corte Costituzionale - non possono essere impiegate «per risanare bilanci strutturalmente in perdita», ma esclusivamente a titolo di cassa, per pagare debiti pregressi già iscritti in bilancio con le rispettive coperture e il cui mancato pagamento dipende unicamente da sfasature temporali fra la cassa e la competenza.
Tuel art. 243 bis comma 6 :
6.Il piano di riequilibrio finanziario pluriennale deve tenere conto di tutte le misure necessarie a superare le condizioni di squilibrio rilevate e deve, comunque, contenere:
a) le eventuali misure correttive adottate dall'ente locale ai sensi dell'articolo 1, comma 168, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, in considerazione dei comportamenti difformi dalla sana gestione finanziaria e del mancato rispetto degli obiettivi posti con il patto di stabilità interno accertati dalla competente sezione regionale della Corte dei conti;
b) la puntuale ricognizione, con relativa quantificazione, dei fattori di squilibrio rilevati, dell'eventuale disavanzo di amministrazione risultante dall'ultimo rendiconto approvato e di eventuali debiti fuori bilancio;
c) l'individuazione, con relative quantificazione e previsione dell'anno di effettivo realizzo, di tutte le misure necessarie per ripristinare l'equilibrio strutturale del bilancio, per l'integrale ripiano del disavanzo di amministrazione accertato e per il finanziamento dei debiti fuori bilancio entro il periodo massimo di dieci anni, a partire da quello in corso alla data di accettazione del piano;
d) l'indicazione, per ciascuno degli anni del piano di riequilibrio, della percentuale di ripiano del disavanzo di amministrazione da assicurare e degli importi previsti o da prevedere nei bilanci annuali e pluriennali per il finanziamento dei debiti fuori bilancio.