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Lampade votive non sono più servizio a domanda individuale

Dobbiamo rettificare un nostro precedente appunto, in quanto la modifica disposta al DM Interno 31.12.1983 in materia di lampade votive è rimasta tutt'ora in vigore.

L’art. 34 comma 26 DL 179/2012 dispone: “Al fine di aumentare la concorrenza nell'ambito delle procedure di affidamento in concessione del servizio di illuminazione votiva, all'articolo unico del decreto del Ministro dell'interno 31 dicembre 1983, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 16 del 17 gennaio 1984, al numero 18) sono soppresse le seguenti parole: «e illuminazioni votive». Conseguentemente i comuni, per l'affidamento del servizio di illuminazione votiva, applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006, e in particolare l'articolo 30 e, qualora ne ricorrano le condizioni, l'articolo 125”.

Correggiamo la precedente risposta al PUNTO 36.